giovedì 7 agosto 2014

Impianti di climatizzazione, le istruzioni per compilare il libretto

Impianti di climatizzazione, le istruzioni per compilare il libretto

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.
Il libretto, disponibile sia in forma cartacea che elettronica, viene conservato dal responsabile dell’impianto che ne cura l’aggiornamento, quello elettronico è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente, anch’esso viene aggiornato e messo disposizione degli interessati.
Nelle istruzioni* per la compilazione del libretto si legge che per gli impianti in funzione al 12 luglio 2013, data di entrata in vigore del Dpr 74/2013, il nuovo libretto sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale”.
Quali le caratteristiche e i contenuti del libretto? “Viene generato dall’installatore che assembla le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata”. A queste si aggiungonoaltre schede, tutte le volte che si rendono necessari interventi di sostituzione e/o di inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione.
La compilazione iniziale del documento:
  • deve essere effettuata all’atto della prima messa in funzione a cura ella impresa installatrice;
  • deve comprendere i risultati della prima verifica.
Le istruzioni dell’allegato 1 del Dm 10 febbraio 2014 prevedono l’ipotesi di un edificio servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva e che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati. In questo caso sono necessari due libretti di impianto distinti, in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.
Per gli impianti già esistenti all’entrata in vigore della nuova norma la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.
Al libretto vanno allegati anche i risultati delle ispezioni previste dall’art. 9 del Dpr74/2013, secondo il quale “ le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza”.
* Le istruzioni costituiscono l’allegato 1 del DM 10 febbraio 2014.
** Art. 11 c. 9 del Dpr n. 412/1993 (i”vecchi” libretti vanno comunque conservati dal responsabile dell’impianto).

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