mercoledì 13 agosto 2014

L’atteso Dm sugli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Nel servizio pubblicato su L’esperto risponde il 26 settembre 2013 si è trattato dell’obbligo, imposto dalla L. 98/2013 di conversione del DL Del fare n. 69/2013, di applicare anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, le disposizioni relative alle misure di sicurezza previste dall’art. 88 del TU 81/08 operanti per i cantieri temporanei e mobili.
L’applicazione della L. 98/2013 era, peraltro, subordinata all’adozione, entro il 31 dicembre 2013, di un apposito decreto ministeriale (Leggi: presentata bozza decreto spettacoli). Il testo dell’atteso provvedimento è ora in GU (8 agosto 2014 n.183) come decreto 22 luglio 2014 Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
Il documento al quale hanno lavorato sia il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che il ministro della Salute, e per il quale è stata sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, è ripartito in due capitoli, Capo I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e Capo II – Manifestazioni fieristiche.
Per ciascuno dei Capi, il decreto elenca le attività interessate dal provvedimento e le modalità di applicazione della normativa, “avuto riguardo alle particolari esigenze” alla tipicità che caratterizzano le attività.
Per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le nuove disposizioni si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee*, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.
Queste le particolari esigenze dello specifico settore:
“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, 2 con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
* Si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.
Info: decreto sicurezza spettacoli sito Ministero Lavoro 8 agosto 2014
Continua martedì 12 agosto 2014: opere temporanee spettacoli formazione

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