mercoledì 22 ottobre 2014

L’elezione del Rls nelle aziende con più di 15 lavoratori


Due interpelli pubblicati dal Ministero del Lavoro il 6 ottobre 2014 si sono occupati, per motivi diversi, della figura del Rls, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il primo, n. 20/2014, è stato posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti per avere la corretta interpretazione dell’art. 47, c. 4, del TU 81/08, e, nello specifico, con la richiesta “se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rls esclusivamente tra i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali, o se, diversamente, l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte di dette rappresentanze (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.
La Commissione, dopo aver fatto rilevare che la scelta operata dal legislatore per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, è del parere che, come espressamente previsto dall’ art.47, c.. 4 del TU, “l’eleggibilità del rappresentate fra i lavoratori non appartenenti alle Rsa, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70*.
* Art. 19 dello Statuto dei lavoratori (costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali):“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di azienda con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.
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