Attrezzature speciali, formazione specifica anche se per un uso saltuario o occasionale
Nella circolare 12 marzo 2013, la Divisione VI della Direzione generale relazioni industriali e rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti a proposito dell’applicazione di alcuni punti dell’allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, in materia diattrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Il primo chiarimento si riferisce alle circostanze nelle quali le particolari attrezzature di lavoro (individuate nell’Accordo Stato-Regioni) vengono utilizzate:
- in modo saltuario;
- occasionale;
- finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate.
Alla domanda se l’abilitazione specifica debba essere conseguita anche nei casi sub 1) e 2), la risposta è sì.
La specifica abilitazione non è invece necessaria quando “non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro”. Ed è il caso di attività disemplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.
Altro argomento, il corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo del 22 febbraio(*).
Il Ministero, a questo proposito, riconosce la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate:
- anche in aula
- con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
(*) “L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data del rilascio dell’attestato… previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. … Il corso di aggiornamento ha durata di 4 ore, di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici (allegati III e segg. dell’Accordo, ndr)”.
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