In materia di formazione dei datori di lavoro con compiti di RSPP, scade il 26 luglio il periodo previsto dallaConferenza Stato – Regioni nell’Accordo del 21 dicembre 2011. Cosicchè, e a condizione che abbiano frequentato, entro la data dell’appena scorso 11 luglio, corsi di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del DM 16/01/1997, gli interessati saranno esentati dalla frequenza dei “più impegnativi” corsi previsti dal punto 5 dell’Accordo.
Rispetto ai corsi regolamentati dal DM del 1997(*), quelli dell’Accordo del dicembre 2011 sono caratterizzati dalla previsione:
- sia di ben individuati soggetti formatori che del necessario sistema di accreditamento;
- sia di specifici requisiti dei docenti;
- sia di una articolata organizzazione (responsabile del corso, numero massimo di frequentanti , registro presenze, numero massimo di assenze):
- sia della metodologia di insegnamento e apprendimento (che “privilegino le metodologie interattive e comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento”);
- sia dell’articolazione del percorso formativo (a seconda dei rischi, 16, 32, 48 ore; con monte ore individuato in base al settore ATECO di appartenenza);
- sia della previsione di moduli indispensabili (normativo giuridico; gestionale; tecnico, per l’individuazione e la valutazione dei rischi; relazionale, sulla formazione e la consultazione dei lavoratori.
L’Accordo prevede, nel dettaglio, anche:
- le modalità dell’e-learning;
- le caratteristiche dei corsi di aggiornamento obbligatorio dei datori di lavoro.
Tutto ciò per effetto della pubblicazione sulla GU dell’Accordo Stato Regioni 223/2011 che è avvenuta l’11 gennaio 2012 (entrata in vigore, il 26 gennaio).
(*) Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro). I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
“a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori”.
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori”.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.
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