venerdì 30 gennaio 2015

Corsi per Datori di lavoro con compiti RSPP, ultimi giorni di deroga


In materia di formazione dei datori di lavoro con compiti di RSPP, scade il 26 luglio il periodo previsto dallaConferenza Stato – Regioni nell’Accordo del 21 dicembre 2011. Cosicchè, e a condizione che abbiano frequentato, entro la data dell’appena scorso 11 luglio,   corsi di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del DM 16/01/1997, gli interessati saranno esentati dalla frequenza dei “più impegnativi” corsi previsti dal punto 5 dell’Accordo.
Rispetto ai corsi regolamentati dal DM del 1997(*), quelli dell’Accordo del dicembre 2011 sono caratterizzati dalla previsione:
  • sia di ben individuati soggetti formatori che del necessario sistema di accreditamento;
  • sia di specifici requisiti dei docenti;
  • sia di una articolata organizzazione (responsabile del corso, numero massimo di frequentanti , registro presenze, numero massimo di assenze):
  • sia della metodologia di insegnamento e apprendimento (che “privilegino  le metodologie interattive e comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento”);
  • sia dell’articolazione del percorso formativo (a seconda dei rischi, 16, 32, 48 ore; con  monte ore individuato in base al settore ATECO di appartenenza);
  • sia della previsione di moduli indispensabili (normativo giuridico; gestionale; tecnico,  per l’individuazione e la valutazione dei rischi; relazionale, sulla formazione e la consultazione dei lavoratori.
L’Accordo prevede, nel dettaglio, anche:
  1. le modalità dell’e-learning;
  2. le caratteristiche dei corsi di aggiornamento obbligatorio dei datori di lavoro.
Tutto ciò per effetto della pubblicazione sulla GU dell’Accordo Stato Regioni 223/2011 che è avvenuta l’11 gennaio 2012 (entrata in vigore,  il 26 gennaio).
(*) Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro).  I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
“a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori”.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

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