mercoledì 21 gennaio 2015

Impianti di riscaldamento, le verifiche secondo l’all. VII del Testo Unico sicurezza


Nell’articolo di ieri si sono esaminati i diversi fattori del microclima nell’ambiente lavorativo, uno dei quali, la temperatura, ci riguarda da vicino in queste giornate invernali particolarmente rigide.
È una buona occasione, quindi, per parlare delleattrezzature in pressione e degli impianti di riscaldamento inserite nell’all. VII del TU 81/08 (verifiche delle attrezzature) e soggette agli adempimenti dell’art. 71 dello stesso TU (obblighi del datore di lavoro).
Per il c. 4 dell’art. 71, “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro:  “sianoinstallate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare….
Inoltre il datore di lavoro deve fare in modo che siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.
Anche per gli impianti di riscaldamento, la conformità a queste disposizioni viene accertata nella prima verifica operata dall’Inail territorialmente competente che, in quella circostanza, assegna all’attrezzatura un numero di matricola e che successivamente eseguirà le visite periodiche.
Infatti, il c. 8 dell’art. 71 prevede, fra l’altro, che “le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale” (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio). “I risultati dei controlli … devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”.
Qui di seguito invece, il testo del c. 11 dell’art. 71. “ Oltre a quanto previsto dal c. 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’all. VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato” ( per gli impianti di riscaldamento la frequenza è quinquennaleNda).
“Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni…, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al c.13″*.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
Per le verifiche l’Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
* Un approfondimento sul contenuto del comma 13 formerà oggetto del prossimo articolo della rubrica.

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