mercoledì 29 aprile 2015

La UNI 11578/2015 requisiti e metodi di prova degli ancoraggi permanenti


“Grazie alla recente norma Uni 11578:2015* viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto”.
Questo il commento dell’Inail dopo la pubblicazione della norma Uni che è entrata in vigore il 9 aprile scorso.
La 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perchè migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen Ts 16415:2013, conferendo una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l’impiego, in quanto idonei all’uso, dei dispositivi riconosciuticonformi alle precedenti norme.
La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:
  • dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli);
  • dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°);
  • dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Sui “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto” aveva fornito chiarimenti la circolare interministeriale n. 3/2015 del 13/2/2015, per la quale:
  1. i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del DLgs. n. 475/92** e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come Dpi;
  2. i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione…
* “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova”, pubblicata dalla Commissione tecnica sicurezza Uni.
** “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.

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