Tempi
di guida nel settore dei trasporti
Il regolamento fissa nuove disposizioni più semplici
in materia di tempi di guida, interruzioni e tempi di riposo dei conducenti di
camion e autobus. Esso definisce le responsabilità delle imprese di trasporto e
dei conducenti nonché le possibili deroghe. Esso contiene le disposizioni
relative al controllo e alla valutazione del regolamento, e alle sanzioni in
caso di infrazione.
Regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n.3821/85 e
(CE) n. 2135/98 e
abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio.
Il presente regolamento si applica al trasporto
su strada di merci effettuato da veicoli con una massa totale
superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato
da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone.
Taluni veicoli che rientrano in tali
categorie sono tuttavia esentati dal regolamento, vale a dire i
veicoli:
·
adibiti al trasporto di passeggeri in
servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
(tali veicoli non dovranno essere muniti di tachigrafo *, tuttavia il presente
regolamento prevede un controllo basato sui registri e gli orari di servizio);
·
la cui velocità massima non supera i
40 chilometri orari;
·
delle forze armate, della protezione
civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine pubblico;
·
usati per operazioni di aiuto
umanitario, missioni mediche o di salvataggio;
·
carri attrezzi entro un raggio di
100 km;
·
sottoposti a prove tecniche su strada;
·
non superiori a 7,5 tonnellate,
adibiti al trasporto non commerciale di merci;
·
di carattere storico e che sono
utilizzati per fini non commerciali.
Inoltre, gli Stati membri dell'Unione
europea (UE) possono decidere di concedere altre deroghe subordinate
a condizioni individuali sul proprio territorio. Si tratta dei veicoli:
·
delle autorità pubbliche che non fanno
concorrenza a imprese private di trasporto;
·
utilizzati da imprese agricole,
orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km;
·
non superiori a 7,5 tonnellate
utilizzati entro un raggio di 50 km dai fornitori di servizi universali o
per il trasporto di materiale utilizzato dal conducente nell'esercizio della
sua attività principale;
·
non superiori a 7,5 tonnellate,
elettrici o alimentati a gas, entro un raggio di 50 km;
·
operanti su piccole isole non collegate
al territorio nazionale;
·
utilizzati per i corsi o gli esami di
guida;
·
utilizzati nell'ambito di attività
legate ai servizi di interesse generale, alla radiodiffusione, alla
televisione, alla manutenzione della rete stradale e a certi controlli;
·
da 10 a 17 posti per il
trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
·
speciali che trasportano materiale per
circhi o parchi di divertimenti;
·
progettuali mobili, destinati a fini
didattici;
·
impiegati per la raccolta del latte o di
prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
·
speciali adibiti al trasporto di denaro e/o
valori;
·
adibiti al trasporto di rifiuti di
animali non destinati al consumo umano;
·
impiegati esclusivamente nei porti o
terminali ferroviari;
·
per il trasporto di animali tra
fattorie, mercati e macelli entro un raggio di 50 km.
I conducenti e assistenti alla
guida devono avere almeno 18 anni, tranne in determinate
circostanze di formazione professionale degli assistenti alla guida in cui
l'età minima è fissata a 16 anni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i
trasporti nazionali e internazionali effettuati sia esclusivamente all'interno
dell'UE, che fra l'UE, la Svizzera e i paesi dello Spazio economico europeo
(SEE).
L'UE fa parte dell'accordo europeo
relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso nel 1970 nell'ambito
dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo ha un ambito di
applicazione più ampio del presente regolamento. Pertanto, esso si applica
anche ai veicoli immatricolati nei paesi che non hanno sottoscritto l'AETR
quando essi compiono un tragitto nella zona coperta dall'accordo.
Tempi di guida
Il tempo di guida è sottoposto a una
serie di regole, vale a dire:
·
il periodo di guida giornaliero * non deve superare
9 ore. Due volte alla settimana può essere esteso fino a 10 ore;
·
il periodo di guida settimanale * non deve superare
56 ore;
·
il periodo di guida totale nel corso di
due settimane non deve superare 90 ore;
·
il conducente registra come «altre
mansioni» sul tachigrafo il tempo di lavoro durante il quale non guida, come
anche il tempo di guida del veicolo non previsto dal presente regolamento e il
tempo di viaggio in treno o traghetto quando non dispone di una cuccetta;
·
dopo un periodo di guida di quattro ore
e mezza, il conducente osserva un'interruzione * di almeno
45 minuti consecutivi o di 15 minuti, seguita da un'interruzione di
almeno 30 minuti nel corso dello stesso periodo;
·
il riposo settimanale obbligatorio di
almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo
settimanale ridotto);
·
se nel corso di due settimane
consecutive, un conducente può prendere un solo riposo settimanale ridotto, la
riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine
della terza settimana;
·
il conducente può scegliere di
effettuare i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti a bordo
del veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il
riposo e sia in sosta;
·
quando il conducente prende un tempo di
riposo mentre il veicolo è trasportato a bordo di un treno o di una nave, tale
tempo può essere interrotto al massimo 2 volte per un totale di massimo
un’ora. Inoltre, il conducente deve disporre di una cuccetta.
Responsabilità
Le imprese di trasporto o gli altri
organismi che offrono lo stesso servizio devono permettere ai propri conducenti
di essere conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul tachigrafo:
·
essi non possono concedere premi in base
alla distanza percorsa o al volume delle merci trasportate, se queste
retribuzioni sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale;
·
essi devono garantire che gli orari di
trasporto siano conformi al presente regolamento e che i dati registrati dai
tachigrafi digitali siano trasferiti nel momento opportuno e conservati per
almeno 12 mesi.
Le imprese di trasporto sono
responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. Fatto salvo
i casi in cui l'impresa non può essere ragionevolmente considerata
responsabile, ad esempio perché il conducente presta la propria attività presso
diverse imprese di trasporto e non ha fornito le informazioni necessarie
affinché queste possano garantire il rispetto del presente regolamento.
Deroghe
Uno Stato membro può:
·
previa approvazione della Commissione,
concedere deroghe per determinati trasporti all'interno, in provenienza da o
verso le regioni del suo territorio con una densità di popolazione inferiore a
cinque persone per chilometro quadrato;
·
in casi urgenti, concedere una deroga
per un periodo non superiore a 30 giorni e per i trasporti effettuati
interamente sul proprio territorio;
·
previa autorizzazione della Commissione,
concedere una deroga in circostanze eccezionali per i trasporti effettuati
interamente sul proprio territorio.
Il conducente può non rispettare il
regolamento per permettere al veicolo di raggiungere un punto di sosta
appropriato. Tuttavia, deve indicare a mano il motivo e la natura del suo
tragitto sul foglio di registrazione o attraverso il dispositivo di inserimento
dati manuale del tachigrafo digitale. Inoltre, in certe condizioni, un
conducente che offre un solo servizio occasionale di trasporto internazionale
di passeggeri, può rimandare il suo tempo di riposo settimanale di
12 giorni consecutivi, a partire dal suo periodo di riposo regolare
precedente.
Procedure di controllo e sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le
sanzioni che permettono di garantire il rispetto del regolamento sul loro
territorio. Essi possono:
·
infliggere sanzioni pecuniarie alle
imprese di trasporto che hanno commesso un'infrazione;
·
procedere al fermo di un veicolo se
l'infrazione è di natura tale da compromettere la sicurezza stradale;
·
obbligare il conducente a osservare un
periodo di riposo giornaliero;
·
ritirare, sospendere o limitare la
licenza di un’impresa o la patente di guida di un conducente.
Per evitare che un conducente sia
sanzionato due volte per la stessa infrazione, gli Stati membri forniscono al conducente
una prova per iscritto della sanzione, che il conducente deve
conservare e presentare su richiesta. Inoltre, gli Stati membri si tengono
aggiornati sulle infrazioni commesse dai non residenti e sulle sanzioni imposte
ai propri residenti per infrazioni commesse negli altri Stati membri.
Contesto
Il regolamento è volto a migliorare la
sicurezza stradale e le condizioni di lavoro nel settore del trasporto su
strada, un settore esposto alle pressioni della concorrenza. A tal fine, il
regolamento prevede delle disposizioni più semplici e più efficaci che
sostituiscono quelle del vecchio regolamento (CEE) n. 3820/85.
·
Tachigrafo: apparecchio di controllo che registra i
tempi di guida.
·
Periodo di guida giornaliero: il periodo complessivo
di guida tra due periodi di riposo giornalieri o tra un periodo di riposo
giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
·
Periodo di guida settimanale: il periodo complessivo
di guida tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica.
·
Interruzione: periodo che permette al conducente di
riposarsi. Durante tale periodo il conducente non può guidare o svolgere
altre mansioni.
·
Riposo: periodo ininterrotto durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo tempo.
·
Riposo giornaliero: riposo obbligatorio nel corso di
un periodo di 24 ore (30 ore per la multipresenza), che deve durare
almeno 11 ore (riposo giornaliero regolare) o 9 ore (riposo
giornaliero ridotto).
·
Riposo settimanale: riposo obbligatorio, che deve
iniziare al più tardi alla fine di 6 periodi di 24 ore dal riposo
settimanale precedente e deve durare almeno 45 ore (riposo settimanale regolare)
o 24 ore (riposo settimanale ridotto).
|
Atto
|
Entrata in vigore
|
Termine ultimo di recepimento negli
Stati membri
|
Gazzetta ufficiale
|
Regolamento
(CE) n. 561/2006
|
11.4.2007, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo
5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in
vigore l'1.5.2006
|
-
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GU L 102 dell'11.4.2006
|
Atto(i) modificatore(i)
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Entrata in vigore
|
Termine ultimo di recepimento negli
Stati membri
|
Gazzetta ufficiale
|
Regolamento
(CE) n. 1073/2009
|
4.12.2009, ad eccezione inizio applicazione parziale
vedi art. 31
|
-
|
GU L 300 del 14.11.2009
|
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada [Gazzetta ufficiale L 370 del 31.12.1985].
Ultima modifica:
27.10.2010
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