sabato 18 aprile 2015

Tempi di guida nel settore dei trasporti
Il regolamento fissa nuove disposizioni più semplici in materia di tempi di guida, interruzioni e tempi di riposo dei conducenti di camion e autobus. Esso definisce le responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti nonché le possibili deroghe. Esso contiene le disposizioni relative al controllo e alla valutazione del regolamento, e alle sanzioni in caso di infrazione.
ATTO
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n.3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
SINTESI
Il presente regolamento si applica al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli con una massa totale superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone.
Taluni veicoli che rientrano in tali categorie sono tuttavia esentati dal regolamento, vale a dire i veicoli:
·         adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri (tali veicoli non dovranno essere muniti di tachigrafo *, tuttavia il presente regolamento prevede un controllo basato sui registri e gli orari di servizio);
·         la cui velocità massima non supera i 40 chilometri orari;
·         delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine pubblico;
·         usati per operazioni di aiuto umanitario, missioni mediche o di salvataggio;
·         carri attrezzi entro un raggio di 100 km;
·         sottoposti a prove tecniche su strada;
·         non superiori a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
·         di carattere storico e che sono utilizzati per fini non commerciali.
Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono decidere di concedere altre deroghe subordinate a condizioni individuali sul proprio territorio. Si tratta dei veicoli:
·         delle autorità pubbliche che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
·         utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km;
·         non superiori a 7,5 tonnellate utilizzati entro un raggio di 50 km dai fornitori di servizi universali o per il trasporto di materiale utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività principale;
·         non superiori a 7,5 tonnellate, elettrici o alimentati a gas, entro un raggio di 50 km;
·         operanti su piccole isole non collegate al territorio nazionale;
·         utilizzati per i corsi o gli esami di guida;
·         utilizzati nell'ambito di attività legate ai servizi di interesse generale, alla radiodiffusione, alla televisione, alla manutenzione della rete stradale e a certi controlli;
·         da 10 a 17 posti per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
·         speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
·         progettuali mobili, destinati a fini didattici;
·         impiegati per la raccolta del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
·         speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
·         adibiti al trasporto di rifiuti di animali non destinati al consumo umano;
·         impiegati esclusivamente nei porti o terminali ferroviari;
·         per il trasporto di animali tra fattorie, mercati e macelli entro un raggio di 50 km.
conducenti e assistenti alla guida devono avere almeno 18 anni, tranne in determinate circostanze di formazione professionale degli assistenti alla guida in cui l'età minima è fissata a 16 anni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i trasporti nazionali e internazionali effettuati sia esclusivamente all'interno dell'UE, che fra l'UE, la Svizzera e i paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
L'UE fa parte dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso nel 1970 nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo ha un ambito di applicazione più ampio del presente regolamento. Pertanto, esso si applica anche ai veicoli immatricolati nei paesi che non hanno sottoscritto l'AETR quando essi compiono un tragitto nella zona coperta dall'accordo.
Tempi di guida
Il tempo di guida è sottoposto a una serie di regole, vale a dire:
·         il periodo di guida giornaliero * non deve superare 9 ore. Due volte alla settimana può essere esteso fino a 10 ore;
·         il periodo di guida settimanale * non deve superare 56 ore;
·         il periodo di guida totale nel corso di due settimane non deve superare 90 ore;
·         il conducente registra come «altre mansioni» sul tachigrafo il tempo di lavoro durante il quale non guida, come anche il tempo di guida del veicolo non previsto dal presente regolamento e il tempo di viaggio in treno o traghetto quando non dispone di una cuccetta;
·         dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione * di almeno 45 minuti consecutivi o di 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti nel corso dello stesso periodo;
·         il riposo settimanale obbligatorio di almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto);
·         se nel corso di due settimane consecutive, un conducente può prendere un solo riposo settimanale ridotto, la riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana;
·         tra due riposi settimanali *, un conducente può prendere fino a 3 riposi giornalieri ridotti *;
·         il conducente può scegliere di effettuare i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti a bordo del veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo e sia in sosta;
·         quando il conducente prende un tempo di riposo mentre il veicolo è trasportato a bordo di un treno o di una nave, tale tempo può essere interrotto al massimo 2 volte per un totale di massimo un’ora. Inoltre, il conducente deve disporre di una cuccetta.
Responsabilità
Le imprese di trasporto o gli altri organismi che offrono lo stesso servizio devono permettere ai propri conducenti di essere conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul tachigrafo:
·         essi non possono concedere premi in base alla distanza percorsa o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale;
·         essi devono garantire che gli orari di trasporto siano conformi al presente regolamento e che i dati registrati dai tachigrafi digitali siano trasferiti nel momento opportuno e conservati per almeno 12 mesi.
Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. Fatto salvo i casi in cui l'impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile, ad esempio perché il conducente presta la propria attività presso diverse imprese di trasporto e non ha fornito le informazioni necessarie affinché queste possano garantire il rispetto del presente regolamento.
Deroghe
Uno Stato membro può:
·         previa approvazione della Commissione, concedere deroghe per determinati trasporti all'interno, in provenienza da o verso le regioni del suo territorio con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;
·         in casi urgenti, concedere una deroga per un periodo non superiore a 30 giorni e per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio;
·         previa autorizzazione della Commissione, concedere una deroga in circostanze eccezionali per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio.
Il conducente può non rispettare il regolamento per permettere al veicolo di raggiungere un punto di sosta appropriato. Tuttavia, deve indicare a mano il motivo e la natura del suo tragitto sul foglio di registrazione o attraverso il dispositivo di inserimento dati manuale del tachigrafo digitale. Inoltre, in certe condizioni, un conducente che offre un solo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, può rimandare il suo tempo di riposo settimanale di 12 giorni consecutivi, a partire dal suo periodo di riposo regolare precedente.
Procedure di controllo e sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni che permettono di garantire il rispetto del regolamento sul loro territorio. Essi possono:
·         infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di trasporto che hanno commesso un'infrazione;
·         procedere al fermo di un veicolo se l'infrazione è di natura tale da compromettere la sicurezza stradale;
·         obbligare il conducente a osservare un periodo di riposo giornaliero;
·         ritirare, sospendere o limitare la licenza di un’impresa o la patente di guida di un conducente.
Per evitare che un conducente sia sanzionato due volte per la stessa infrazione, gli Stati membri forniscono al conducente una prova per iscritto della sanzione, che il conducente deve conservare e presentare su richiesta. Inoltre, gli Stati membri si tengono aggiornati sulle infrazioni commesse dai non residenti e sulle sanzioni imposte ai propri residenti per infrazioni commesse negli altri Stati membri.
Contesto
Il regolamento è volto a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro nel settore del trasporto su strada, un settore esposto alle pressioni della concorrenza. A tal fine, il regolamento prevede delle disposizioni più semplici e più efficaci che sostituiscono quelle del vecchio regolamento (CEE) n. 3820/85.
Termini chiave dell'atto
·         Tachigrafo: apparecchio di controllo che registra i tempi di guida.
·         Periodo di guida giornaliero: il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornalieri o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
·         Periodo di guida settimanale: il periodo complessivo di guida tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica.
·         Interruzione: periodo che permette al conducente di riposarsi. Durante tale periodo il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni.
·         Riposo: periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.
·         Riposo giornaliero: riposo obbligatorio nel corso di un periodo di 24 ore (30 ore per la multipresenza), che deve durare almeno 11 ore (riposo giornaliero regolare) o 9 ore (riposo giornaliero ridotto).
·         Riposo settimanale: riposo obbligatorio, che deve iniziare al più tardi alla fine di 6 periodi di 24 ore dal riposo settimanale precedente e deve durare almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto).
RIFERIMENTI
Atto
Entrata in vigore
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 561/2006
11.4.2007, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in vigore l'1.5.2006
-
GU L 102 dell'11.4.2006

Atto(i) modificatore(i)
Entrata in vigore
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1073/2009
4.12.2009, ad eccezione inizio applicazione parziale vedi art. 31
-
GU L 300 del 14.11.2009
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [Gazzetta ufficiale L 370 del 31.12.1985].
Ultima modifica: 27.10.2010

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