martedì 10 ottobre 2017

Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro

Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro

Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro: 

Abbiamo già affrontato la novità che interesserà tutti i datori di lavoro dal prossimo 12 ottobre e che concerne l’onere di comunicare all’INAIL per via telematica anche gli infortuni brevi, ossia quelli che – compreso il giorno in cui si è verificato l’evento – comportano l’assenza dal lavoro di uno solo giorno.
Approfondiamo quindi l’argomento infortuni brevi con l’articolo pubblicato oggi (10.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: “Infortuni brevi, l’INAIL va avvisato”) che riportiamo di seguito.
Dal 12 ottobre prossimo i datori di lavoro dovranno comunicare telematicamente all’Inail anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
Dopo una lunga “gestazione” sta per entrare così in vigore il nuovo obbligo previsto dalla lettera r) del comma 1 del Dlgs n. 81/08, collegato all’istituzione del Sinp (Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Originariamente il comma 1 bis della stessa norma prevedeva che l’obbligo decorresse dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del Sinp, ma a seguito della modifica introdotta dal decreto mille proroghe n. 244/16, la decorrenza è stata spostata dopo 12 mesi (sempre dalla creazione del Sinp). Poiché il Sinp è stato istituito dal Dl 183/16 con efficacia dal 12 ottobre 2016, da giovedì entra quindi in vigore l’obbligo di comunicare all’Inail ai soli fini statistici e informativi (senza diritto all’indennizzo) gli infortuni con prognosi di un giorno oltre a quello dell’infortunio.
La novità sta nel fatto che il datore dovrà comunicare telematicamente all’Istituto anche gli infortuni con prognosi tra 1 e 3 giorni, cioè quelli che sono esclusi dall’obbligo di denuncia ai fini assicurativi di cui all’articolo 53 del Dpr n. 1124/1965. Quest’ultima denuncia, cioè quella riservata agli eventi con prognosi superiore a tre giorni e che dà diritto all’indennizzo c/Inail, dovrà comunque continuare ad essere presentata.
Le regole per effettuare il nuovo adempimento sono sostanzialmente le stesse della classica denuncia ai fini assicurativi. Come precisato dall’Inail nella circolare del 13 luglio 2013 l’obbligo della nuova comunicazione telematica deve essere adempiuto, infatti, dal datore di lavoro entro le 48 ore dalla ricezione (da parte del dipendente) del certificato medico o meglio del numero identificativo del protocollo d’invio del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Ricordiamo, infatti, come illustrato dall’istituto assicurativo nella circolare n. 10/2016, che dal 22 marzo scorso anche il certificato medico di infortunio si è dematerializzato e quindi deve essere trasmesso on line all’Inail dai medici/strutture di pronto soccorso competenti.
In mancanza di ulteriori indicazioni fornite dall’Inail, si ritengono applicabili le istruzioni operative fornite con la circolare del 13 luglio 2013, in cui l’Istituto invitava le aziende a d utilizzare lo stesso modulo telematico in uso per la denuncia ai fini assicurativi. L’unica differenza nella compilazione del modulo dovrebbe essere data dal fatto che nella comunicazione ai soli fini statistici, il datore non è obbligato a compilare i dati retributivi che servono per il corretto calcolo dell’indennità.
Mentre la norma e cioè la lettera r) del comma 1 dell’articolo 1 del Dlgs n. 81/2008 espressamente prevede che la denuncia ai fini assicurativi vale anche ai fini informativi e statistici (senza cioè che sia necessario duplicare l’adempimento), nulla è detto neppure dall’Inail per il caso contrario. Quest’ultimo potrebbe verificarsi quando l’infortunio fino a tre giorni di prognosi, inizialmente comunicato ai soli fini statistici si prolunghi poi oltre i tre giorni, con la necessità di effettuare la denuncia ai fini assicurativi. Il dubbio, che solo l’Inail può sciogliere, è se sia sufficiente in questo caso inviare la comunicazione ai fini statistici completa di tutti i dati, compresi quelli retributivi, e poi trasmettere via pec all’istituto assicurativo il certificato medico di continuazione. L’alternativa, non auspicabile, invece dovrebbe essere quella di inviare entrambe le denunce, affinché la seconda valga ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.

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