venerdì 6 ottobre 2017

Sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme: credito d'imposta


Sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme: credito d'imposta

Il D.M. 6.12.2016, attuativo dell'art. 1, co. 982, L. 28.12.2015, n. 208 , individua i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta previsto nella citata norma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di € 15.000.000.

In particolare, tale agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Tali spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione ad immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo; per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo ed all'usopersonale o familiare del contribuente, il credito d'imposta, nella misura determinata dal decreto stesso, è ridotto del 50%.

Per il riconoscimento del citato credito d'imposta, si deve inoltrare, in via telematica ed entro il termine previsto in un prossimo provvedimento, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate in cui i richiedenti devono indicare l'importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016.

Si dispone inoltre che l'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi dell’evidenziato art. 1, co. 982, L. 208/2015 e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto; tale percentuale è comunicata con un provvedimento da emanarsi entro il 31.3.2017. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale con oggetto le medesime spese.

Per quanto riguarda la sua fruizione, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione, ex art. 17, D.Lgs. 241/1997 , a decorrere dalla data di pubblicazione del richiamato provvedimento concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo; a tal fine, il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto ell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

In merito ai controlli, l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo, ex art. 1, co. da 421 a 423, L. 311/2004 .

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