giovedì 12 ottobre 2017

Professione La polizza deve «coprire» dieci anni da fine contratto

Professione
La polizza deve «coprire» dieci anni da fine contratto
All’articolo 1 comma 26 della legge n. 124/2017 il legislatore interviene in maniera importante sulle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale. Dal 29 agosto, infatti, - ove i professionisti siano obbligati dal loro ordinamento professionale a stipulare una polizza assicurativa di Rc professionale (articolo 3 Dl n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011) - tale polizza dovrà prevedere la ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla scadenza del contratto, a patto sinistro si sia verificato nel periodo di vigenza contrattuale. Tale previsione obbligatoria, contenuta proprio nell’articolo 1, comma 26, della nuova legge fa scivolare lo schema tipico delle assicurazioni professionali - storicamente caratterizzato dalla presenza della cosiddetta “clausola claims made” impura - nell’alveo applicativo della previsione tradizionale di cui all’articolo 1917 Codice civile, che sposa il diverso schema della clausola cosiddetta “loss occurence”. E fra le novità più rilevanti introdotte dalla legge vi sono, poi, quelle riguardanti il comparto assicurativo. Partendo dal settore delle polizze Rc auto – nell’ambito del quale sono state introdotte prescrizioni assai innovative in tema di obbligo a contrarre da parte delle compagnie, possibilità di applicare scontistiche al ricorrere di determinate circostanze, risarcimento diretto e altre ancora - il legislatore è intervenuto in maniera radicale anche nel settore delle polizze Rc professionali. Il nostro ordinamento non prevede un obbligo generale in capo ai professionisti di stipulare un contratto di assicurazione professionale. Nel 2011 con Dl n. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) il legislatore stabiliva alcuni principi fondamentali che dovevano essere rispettati in sede di ridefinizione degli ordinamenti professionale (articolo 3 comma 5).
Il contenuto della polizza Tra tali principi - che come sopra precisato non sono direttamente applicabili, ma devono essere rispettati in sede di riforma degli ordinamenti professionali - era previsto l’obbligo che i professionisti fossero dotato di Rc professionale. La stessa norma stabiliva poi che le condizioni generali delle polizze assicurative avrebbero potuto essere negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Oggi la legge concorrenza aggiunge stabilisce che, «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative (...) prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura». La norma in questione «si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione» e «a tal fine (...) le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente, secondo le nuove condizioni di premio». Pur non essendo chiaro il significato dell’inciso «fatta salva la libertà contrattuale delle parti» (che sembra doversi riferire logicamente alle “altre” condizioni generali di polizza), con tale previsione (che si reputa invece debba farsi rientrare nella fattispecie delle inserzione automatica di clausole articolo 1339 Codice civile) il legislatore della legge concorrenza spinge a un significativo cambio di rotta rispetto alla prassi delle polizze assicurative Rc professionale.

La copertura decennale Il cambio di rTipicamente, infatti, nei contratti di Rc professionale la copertura assicurativa è regolata per il tramite delle clausole “claims made” miste o impure, in forza delle quali la copertura è garantita per tutte quelle richieste risarcitorie che siano pervenute nel periodo di efficacia del contratto, purché però le stesse siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anch’essi durante il periodo di efficacia del contratto (o, in ogni caso, entro determinati lassi di tempo, preventivamente individuati). Con la legge “concorrenza” attraverso la previsione di una ultrattività decennale obbligatoria, il legislatore sembra invece riportare la copertura assicurativa dei professionisti nell’alveo di applicazione dell’articolo 1917 Codice civile. Questa norma contiene la disciplina tradizionale in materia di assicurazione della responsabilità civile e afferma il principio secondo il quale il contratto di assicurazione deve garantire copertura a quei sinistri che si siano verificati in costanza di validità del contratto (clausola “loss occurence”). Sempre secondo i principi generali del nostro ordinamento, inoltre, quello decennale è il termine di prescrizione tradizionale (e più lungo) del diritto ad esercitare l’azione di risarcimento del danno (secondo quanto previsto dall’articolo 2946 Codice civile). In sintesi, fornire al professionista assicurato una copertura anche per i sinistri che vengano denunciati sino a 10 anni dopo la cessazione del contratto assicurativo – purché verificatisi durante la vigenza dello stesso – significa, di fatto, abbandonare lo schema della clausola “claims made” per riavvicinarsi a quello della clausola “loss occurence” di cui all’articolo 1917 Codice civile in quanto, di fatto, dieci anni dal sinistro è il termine massimo entro il quale può essere manifestata la richiesta risarcitoria e, dunque, i sinistri oggetto di copertura saranno sempre quelli verificatisi in costanza di vincolo contrattuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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