In attesa del decreto annunciato per la revisione delle macchine agricole e per l’obbligo del patentino d’uso delle stesse, si ricordano le relative norme per la circolazione su strada.
Il tit. III, cap. 1 art. 57 del Codice della strada definisce “macchine agricole” le macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali e che possono… circolare su strada: a) per il proprio trasferimento e b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario… c) addetti alle lavorazioni… d) attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività…e) nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”.
Ai fini della circolazione su strada:
- le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
- le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Questi i documenti necessari per la circolazione stradale delle macchine agricole:
- patente di guida;
- carta di circolazione della trattrice;
- carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva superiore a 1,5 t);
- certificato di idoneità tecnica del rimorchio (comprese le macchine operatrici trainate) se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;
- i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al certificato assicurativo.
La circolazione stradale senza patente di guida (art. 116 commi 13 e 18) comporta la denuncia penale e la sanzione accessoria ma anche il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.
In caso di patente scaduta di validità l’art. 126 c. 7 del codice della strada prevede una sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
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