Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto: Nuovo codice della strada
articolo 96: Adempimenti
conseguenti al
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti
per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento
di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del
veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato
l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede
la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà
comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per
il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli
organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. (1)
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Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. (1)
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Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
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