mercoledì 25 marzo 2015

Un documento tecnico di aggiornamento per la sicurezza dei trattori


Con la circolare n. 25 del 25 ottobre 2012, indirizzata alle Direzione territoriali,  all’INAIL, alle Regioni, alle Asl e ai sindacati in materia di macchine agricole semoventi, il Ministero del Lavoro ha informato che un apposito gruppo di lavoro previsto sin dal 2010 per l’elaborazione di un documento tecnico finalizzato ad agevolare gli utilizzatori di ” moto agricole già in servizio e di costruzione non recente”, ha pubblicato il documento che individua lemisure di adeguamento ritenute necessarie.
Il documento, con il titolo di Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (moto-agricole) ai requisiti di sicurezza previsti al punto 2.4.dell’all. V* del TU 81/08 fornisce agli operatori del settore indicazioni tali da rappresentare “l’aggiornamento dello stato dell’arte” e costituiscono il necessario complemento del contenuto tecnico della circolare del 2010 (la 44 del 22.12), cosicchè le attrezzature  in questione non possono essere utilizzate se sono prive delle misure indicate dal nuovo documento.
L’ISPESL, nel maggio 2011, aveva pubblicato la revisione n. 3 delle proprie linee guidaInstallazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali e in particolare aveva  inserito  due schede di strutture di protezione per l’adeguamento di specifici modelli di trattori.
(*) All. V del TU 81/08 “Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche”.  2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro: mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.
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