lunedì 30 marzo 2015

Quando e come effettuare l’aggiornamento del DVR


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A construction worker or foreman at a construction siteLa legge che regolamenta la redazione e l’aggiornamento del DVR non prevede l’obbligo di revisioni frequenti o cadenzate regolarmente, ma definisce con chiarezza le situazioni in cui ogni azienda deve necessariamente prevedere un nuovo esame dei pericoli e una nuova dichiarazione scritta. In merito all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la legge fissa anche i termini e alcuni obblighi specifici.

Quando è necessario rivedere il DVR

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto 106/2009) stabilisce l’obbligo di una nuova valutazione dei rischi – e il conseguente aggiornamento del DVR – nei casi in cui si verifichino:
  • variazioni al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro, che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • cambiamenti nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro;
  • infortuni importanti;
  • necessità di una maggiore sorveglianza sanitaria.
In particolare, il testo della legge evidenzia che:
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.
L’obiettivo è eliminare o ridimensionare i rischi, o riconsiderare la presenza di ulteriori fattori non adeguatamente valutati in precedenza, e prevedere l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Il termine per rielaborare il documento

Il titolare – a partire dal momento in cui si verificano le nuove condizioni per un nuovo esame – ha 30 giorni di tempo per aggiornare l’analisi e il relativo documento di valutazione dei rischi, avvalendosi sempre del RSPP, del Medico Competente e del RLS (D.Lgs. 81/2008 art. 29 commi 1 e 2).
Nello specifico, la legge 81/2008, art. 29 comma 3, prevede che:
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

Obblighi del datore di lavoro nella revisione del DVR

Nella procedura di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la legge stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro (che in caso di inadempienza comportano delle sanzioni) e alcune procedure che è opportuno seguire per precauzione, come il rinnovo regolare e periodico della valutazione, del controllo degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature e dei presidi di prevenzione.
Per evitare errori nell’aggiornamento del DVR e relative sanzioni, è opportuno rivolgersi ad un centro di consulenza dedicato.

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