giovedì 5 novembre 2015

In GU la regola tecnica di prevenzione incendi metropolitane


ROMA – Regola tecnica prevenzione incendi metropolitane. Con decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2015 la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. In vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.

Nuove o in esercizio

Il decreto, vedremo alcuni dei dettagli del testo nei prossimi approfondimenti, contiene disposizioni che si applicano (Art. 4, comma 1)  “alle metropolitane nuovee nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”.
(Art. 4 comma 2) “Fatta eccezione del capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto (Allegato I – Capo VIII Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Ndr), non si applicano alle metropolitane nuove chegià dispongano di un progetto approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei Trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie.
Qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto”.
Per quanto riguarda le metropolitane in esercizio, l’articolo 5 prevede che: (“1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all’art. 7.
2. Le metropolitane di cui al comma 1 in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di progetti approvati dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera a) e completano l’adeguamento entro il termine massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentando, entro i rispettivi termini, la segnalazione certificata di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata.
3. Le metropolitane in esercizio conformi alle disposizioni tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, adempiono a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera a), numero 1, nel termine ivi previsto”.
Il citato articolo 7, riporta in dettaglio scadenze riguardanti l’adeguamento di impianti, gestione, segnalazioni e parti tecniche.

Nessun commento:

Posta un commento