giovedì 26 novembre 2015

La Interpelli interpreta il DM 6 marzo 2013 sull’aggiornamento del formatore-docente

Il parere sulla interpretazione del Decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, è stato oggetto di un interpello della serie 2 novembre 2015.
In particolare è stato chiesto di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore – docente deve effettuare sia a) attività di docenza che b) seguire corsi di aggiornamento oppure è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi «frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.
Il decreto 6 marzo 2013* definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per:
  1. 1) datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
    2) per lavoratori, dirigenti e preposti.
Lo stesso decreto stabilisce che a carico del formatore-docente l’obbligo di aggiornamento professionale triennale sorge:
  • “dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su GU) per chi è già qualificato a tale data;
  • dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
Nel dare il parere la Commissione ha ricordato che l’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
a) alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento**. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
b) ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Sullo specifico quesito, la Interpelli si è così espressa. “Con il termine alternativamente il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e viceversa:
  • non ha inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni;
  • né per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
* In vigore dal 18 marzo 2014, è attuativo della previsione di cui all’art. 6, c. 8, lettera m-bis, del TU 81/08.
** Sono organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, c.4, del TU 81/08.

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