giovedì 26 novembre 2015

Piccolissime aziende e designazione degli addetti al servizio antincendio

Piccolissime aziende e designazione degli addetti al servizio antincendio

Interpelli 15 novembre, n.2 – È ricorrente e diffuso il dubbio se nelle aziende fino a 10 dipendenti, il datore di lavoro sia obbligato o meno a designare gli addetti al servizio antincendio, considerato che lo stesso “non è tenuto alla  redazione del piano di emergenza”, come recita l’art. 5 del DM 10 marzo 1998 (*).
La Commissione degli interpelli del Ministero del Lavoro pone fine a qualsiasi incertezza rispondendo, sull’argomento, al Consiglio nazionale degli ingegneri (seduta del 15 novembre scorso),  sottolineando l’opportunità di una corretta lettura di detto art. 5 nel quale, con la frase “ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in case di incendio”, si sancisce, invece,  inequivocabilmente, l’obbligo della designazione in questione.
A sostegno della tesi di obbligatorietà della designazione, viene richiamato anche l’art 18, comma 1, let. b), del TU 81/08,  che obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori încaricati dell’ attuazione delle misure di prevenzione individuale e lotta antîncendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Per  la lett. t) dell’ art.18 la designazione “deve tenere conto della natura dell’ attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’ unità produttiva, e del numero delle persone presenti”.
La disposizione sull’obbligo di designazione degli addetti antincendio nelle piccolissime aziende, aggiunge la “Interpelli”, è ulteriormente confermata dall’art. 34, comma l-bis, del TU che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti dî primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La risposta al Consiglio degli ingegneri si chiude con il richiamo dell’art. 6 del DM 10.3.1998 secondo cui “la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto”.
(*) Decreto del Min. dell’Interno, di concerto con il Min. del lavoro (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”).
Continua interpello 5 dicembre: norma tecnica prevenzione incendi
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 SPP unico.
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