giovedì 26 novembre 2015

Sentenza sull’infortunio subito in itinere da un insegnante


Il Tribunale del lavoro di P., in accoglimento della domanda di un insegnante di scuola media presso condannò l’Inail al pagamento in suo favore dell’indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell’infortunio subito in itinere.
L’appello proposto dall’Inail contro la decisione è stato accolto rigettando la domanda dell’insegnante.
Nell’ulteriore grado di appello la Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2015, n. 21400 ha respinto il ricorso dopo aver preso atto che il ricorrente non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all’art. 4 TU n. 1124/1965*.
Il TU del 1965 limita la tutela assicurativa “alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature… l’infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l’insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica – collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni”.
Peraltro il ricorrente nell’affidarsi alla Corte d’Appello:
  • non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso l’Istituto ove operava e quindi;
  • non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all’art. 4 T.U. n. 1124/1965.
La Cassazione ha richiamato la costante giurisprudenza che limita nel senso esposto sopra, la copertura assicurativa degli insegnanti.
Per il limite posto dal TU “non trova tutela l’attività di docenza ed a fortiori l’indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all’attività lavorativa.”
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Capo III, Le persone assicurate.
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