venerdì 31 agosto 2018

GESTIONE EMERGENZE: DISPOSIZIONI GENERALI


1.      GESTIONE EMERGENZE: DISPOSIZIONI GENERALI
In base all’art. 43 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro per quanto riguarda la gestione delle emergenze deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e designare i rispettivi addetti.
Tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti a un pericolo grave e immediato devono essere formati ed informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le normali attività di lavoro e mettersi al sicuro.
Dovrà essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) dove andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie da adottare, prontamente ed in forma coordinata, al verificarsi di una emergenza.
Scopo fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali azioni che le persone devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da utilizzare in caso di emergenza.
Gli obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti:
- salvaguardare la vita umana;
- proteggere i beni materiali;
- tutelare l'ambiente;
- limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori;
- prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza;
- circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne l'escalation (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto;
- attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dalla emergenza;
- consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria;
- assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni.
Il raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso:
- un'adeguata informazione e formazione del personale;
- la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza;
- la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri;
- la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento;
- una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.);
- una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
- un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e collegamenti con le Autorità locali.
Il Piano di Emergenza sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche impiantistiche o alla struttura organizzativa.
Inoltre, almeno una volta all'anno, sarà organizzata una simulazione di emergenza al fine di individuare eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero evidenziarsi in caso di reale emergenza.
IN CASO DI SEGNALE D'ALLARME
Mantenere la calma.
Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile.
Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza).
Se il Reparto non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro.
Evitare di correre lungo scale e corridoi.
Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno).
Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere istruzioni dagli addetti alla emergenza.
Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di soccorso.
N.B. Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno è tenuto ad accompagnarlo durante l'emergenza fino al luogo di raduno.

Recapiti telefonici di emergenza
EVENTO
CHI CHIAMARE
N.ro Tel.
Emergenza Incendio
Vigili del fuoco
115
Emergenza Sanitaria
Pronto Soccorso
118
Forze dell'ordine
Carabinieri
112
Polizia di stato
113


2.            DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d’uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08. I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. Lgs. 81/08):
·         saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
·         saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
·         saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
·         potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08).
Obblighi del Datore di lavoro
Ai sensi dell’art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo:
·         effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
·         individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
·         valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente;
·         aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08, ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell’entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI. Inoltre, Il datore di lavoro in base all’art. 77 comma 4, D. Lgs. 81/08:
·         mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
·         provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
·         fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
·         destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
·         informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
·         rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
·         assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

2.1.Obblighi dei lavoratori
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro, utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08). Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08).

3.      SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce:
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono:
Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio.
Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.
Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione con danni anche gravi.
Il CLP introduce importanti novità e criteri per la classificazione degli agenti chimici introducendo nuove categorie di pericolo, nuove avvertenze, pittogrammi ecc.
Regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
Agenti chimici pericolosi per la salute:
·      Tossicità acuta
·      Corrosione/irritazione cutanea
·      Danni rilevanti/irritazione oculare
·      Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
·      Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola
·      Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta
·      Mutagenicità
·      Cancerogenicità
·      Tossicità riproduttiva
·      Tossicità a seguito di aspirazione.
Agenti chimici pericolosi per la sicurezza
Regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
·      Esplosivi
·      Gas infiammabili
·      Aerosol infiammabili
·      Gas comburenti
·      Liquidi infiammabili
·      Solidi infiammabili
·      Liquidi piroforici
·      Solidi piroforici
·      Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
·      Liquidi comburenti
·      Solidi comburenti
·      Perossidi organici
·      Gas sotto pressione
·      Sostanze autoriscaldanti
·      Sostanze autoreattive
·      Corrosivi per i metalli
Effetti sull’ambiente
·      Pericolosità per l’ambiente acquatico.
Di seguito sono riportati i pittogrammi e le categorie di pericolo

Pittogramma
Immagine
Classe e categoria di pericolo
GHSO1
Bombola che esplode
Esplosivi instabili
Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Perossidi organici, tipi A e B
GHS02
Fiamma
Gas infiammabili, categoria di pericolo 1
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
GHS03
fiamma su cerchio
Gas comburenti, categoria di pericolo 1
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
GHS04
bombola per gas
Gas sotto pressione:
Gas compressi;
Gas liquefatti;
Gas liquefatti refrigerati;
Gas disciolti.
GHS05
corrosione
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1
GHSO6
teschio e tibie incrociate
Tossicità acuta
(per via orale, per via cutanea, per inalazione)
categorie di pericolo 1, 2 e 3
GHS07
punto esclamativo
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 4
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio: esposizione singola, categoria di pericolo 3
Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi
GHS08
pericolo per la salute
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categorie di pericolo 1 e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
GHSO9
Ambiente
Pericoloso per l’ambiente acquatico
  pericolo acuto, categoria 1
  pericolo cronico, categorie 1 e 2

Con il nuovo regolamento CLP sono cambiate anche l’etichettatura e la classificazione degli agenti chimici
In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che:
·      Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito.
·      Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore.
·      Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni.
·      Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario).
·      Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso.
·      Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze).
·      Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
·      Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.


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