mercoledì 22 agosto 2018

I dipendenti possono aprire la Partita Iva?



I dipendenti possono aprire la Partita Iva?

Ecco cosa dice la legge e quali sono i casi in cui si rischia il licenziamento

22 agosto 2018 - 
La voglia di arrotondare lo stipendio oppure di costruirsi un’attività in proprio: sono queste alcune fra le ragioni che spingono i dipendenti ad aprire la Partita Iva.
Per legge anche chi è assunto in un’azienda può avere la Partita Iva, a patto che l’attività svolta non sia in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro. In questo caso infatti il dipendente rischia il licenziamento per giusta causa. Esistono altre situazioni in cui non è possibile creare un’attività in proprio.
È il caso dei dipendenti statali o degli enti locali che non possono aprire la Partita Iva, rispettando la regola di esclusività del rapporto pubblico, secondo cui non è possibile svolgere altre attività lavorative contemporaneamente all’impegno nella Pubblica Amministrazione.
La legge specifica che i dipendenti pubblici non possono in alcun modo esercitare attività professionali, industriali e commerciali, assumendo cariche in aziende o impieghi presso privati. Fanno eccezione quei lavori che sono stati autorizzati dal ministro competente e dall’amministrazione di appartenenza.
Tale regola non viene applicata ai docenti della scuola pubblica (che devono comunque ricevere l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico), i docenti universitari a tempo determinato, il personale sanitario e tutti i dipendenti pubblici con un rapporto di lavoro part-time o che non sia superiore al 50%.
Inoltre sono ammessi per tutti i compensi che derivano da collaborazioni con riviste, giornali ed enciclopedie, la partecipazione a convegni e seminari, le attività di formazione e di docenza, gli incarichi assegnati dalle organizzazioni sindacali e quelle per il cui svolgimento viene richiesta l’aspettativa.
Per i dipendenti privati invece non esistono limitazioni riguardo l’apertura della Partita Iva. Lo svolgimento di un secondo lavoro in proprio non può essere vietato, tranne in caso di concorrenza, per via dell’esistenza dell’obbligo di fedeltà nei confronti del proprio datore. Se l’attività contrasta, anche solo parzialmente, con quella che si svolge già, si rischiano sanzioni disciplinari gravi, fino al licenziamento. La norma può essere aggirata ottenendo l’autorizzazione espressa da parte del proprio datore di lavoro.

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