1. Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti
di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato
di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative
e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in
ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o
addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al
comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi
alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4
dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi
previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 , e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree
riconosciute corrispondenti ovvero di
altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale, ai
sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione
e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi
definiti nell'accordo Statoregioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti
del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il
datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in
una pluralità di istituti.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si
avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.
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