venerdì 14 febbraio 2014

Formazione e informazione ai lavoratori richiamati nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 

Art. 35. Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata


1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale
documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. 

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