Il settore del
biologico è stato caratterizzato da condizioni di mercato estremamente
positive, durante il primo periodo successivo al nuovo Reg. CE 2092 nel 1991
per circa un decennio, sino al periodo 2001-2002 soprattutto per quello che
riguarda ortofrutta e grano tenero.
Successivamente tali condizioni di mercato sono cambiate: i prezzi si sono
abbassati e gli standard qualitativi richiesti sono diventati quasi analoghi a
quelli del convenzionale.
Riteniamo che non si tratti di un problema strutturale ma di una “crisi di
riassestamento” come quelle che hanno talvolta gli adolescenti.
Ed è comunque certamente una condizione migliore della crisi “strutturale “ che
sta vivendo la nostra agricoltura convenzionale, ma comunque riteniamo che
certi periodi di “vacche grasse” anzi decisamente “obese” siano finiti.
Il mercato del biologico ha ripreso a crescere, ma chi sfrutta gli effetti
positivi di questa crescita non sono più gli agricoltori, come nel decennio
precedente, ma i settori del trasformato e dell’import, quest’ultimo
soprattutto dai paesi dell’Europa Orientale e del Nord Africa.
In tale situazione molti agricoltori che vendevano a commercianti grossisti, o
conferivano interamente la propria produzione a cooperative e/o consorzi di
commercializzazione sai specializzati nel “bio” che in quelli “misti”(ovvero
che commercializzano contemporaneamente produzioni biologiche , produzioni
integrate e produzioni convenzionali), hanno cominciato a ritenere sempre meno
soddisfacenti le remunerazioni a loro garantite ed hanno quindi cominciato ad
affrontare la vendita diretta, affiancandola alle modalità precedenti, sempre
per percentuali minime ma costantemente crescenti rispetto al totale
commercializzato.
A confermare questa nuova tendenza, presente certo anche nel settore
convenzionale, ma in cui il biologico si sta confermando una volta di più
“settore pilota”, sono venute a presentarsi una serie di innovazioni
legislative che a partire dal 2001 hanno posto le basi per questo rinnovamento
dell’agricoltura sta.
Il settore “biologico”, come sempre, essendo formato in maniera percentualmente
rilevante da giovani imprenditori motivati, preparati e lungimiranti è
all’avanguardia di questo nuovo, per l’Italia, sviluppo della “vendita diretta”
o “della filiera corta”.
Troviamo quindi giustificato proporre qui alcune note “operative”(con i
relativi riferimenti di legge) di carattere generale ovvero con valenza
Comunitaria e nazionale.
Molti aspetti di queste operazioni dipendono tuttavia da leggi, regolamenti ed
ordinanze di competenza regionale, provinciale , comunale, e delle singole
A.S.L. (soprattutto per quanto riguarda le garanzie relative all’igiene).
Di questo accenneremo solo alcuni aspetti generali, rimandando comunque ad un
supplemento di informazioni da parte delle singole Autorità preposte e ,
naturalmente, alle vostre singole sedi territoriali di Associazioni di
riferimento o delle Organizzazioni Professionali (C.I.A., Coldiretti, Confagricoltura,
etc.).
Vi raccomandiamo inoltre alcune cose, banali , ma comunque importanti:
- affrontate la vendita diretta se avete qualcuno in azienda che ha questa
“vocazione”:“piazzarolo” si dice in Romagna!
- datevi tempi abbondanti per approntare tutto: dodici mesi potrebbero non
bastare, se ad esempio doveste ricorrere ad artigiani per modificare impianti
igienici.
- la quantità di carta e di uffici che dovrete “masticare” sarà notevole, ed
incontrerete persone di tutti i tipi, veri angeli e persone indisponenti: se
non avete pazienza non iniziate neppure!
IL NUOVO IMPRENDITORE AGRICOLO
In sostanza, preso atto
· di una tendenza al calo di redditività del settore agricolo nei Paesi
Occidentali,
· della insostenibilità nel lungo periodi del semplice costante sostegno
pubblico a tali redditi senza contropartita alcuna,
i governi hanno mandato tale messaggio:
“Agricoltore, ritagliati un nuovo ruolo di fornitore di beni e servizi alla
collettività e noi ti verremo incontro, talvolta sostenendo direttamente il tuo
reddito, ma soprattutto visto che le vacche appunto“obese” nel settore agricolo
sono finite, semplificando l’accesso ad integrazioni di reddito derivate dalla
fornitura di questi beni e servizi accessori che tu vista la tua
professionalità, dovresti essere in grado di fornire!”
La legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ovvero il D.
Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, risponde nello spirito all’esigenza di
garantire quindi:
· multifunzionalità
· pluriattività
dell’impresa agricola unita all’attenzione per le
· produzioni di qualità,
· biologiche,
· tradizionali,
anche nell’ottica della sicurezza del consumatore, che , assolutamente, deve
essere garantita.
Tuttavia si sottolinea
costantemente il fatto che queste nuove attività devono essere
· secondarie,
· integrative
· connesse
con la principale attività che continua ad essere la produzione agricola.
Riquadro 1:
L’imprenditore agricolo
L’art.
1 del provvedimento in discorso, riscrive nel dettato quindi l
Ecco
come, in modo schematico viene ora, civilisticamente, definito l’imprenditore
agricolo: “…possono essere considerati imprenditori agricoli i soggetti che,
ad esempio:
-
allevano animali senza coltivare un terreno,
-
svolgono anche lavorazioni agricole per conto terzi con mezzi propri,
-
commercializzano in parte prodotti acquistati da terzi,
-
trasformano frutta e pomodoro in conserve,
-
promuovono e valorizzano prodotti tipici,
-
contribuiscono alla tenuta dell’assetto idrogeologico del territorio.
“All'art.
4, primo comma, "gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti
nel registro delle imprese di cui all'art 8 della legge 29 dicembre 1993 n.
180 possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e
sanità".
II
quinto comma del medesimo articolo estende la facoltà di vendita al dettaglio
anche ai: "prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione
o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo
sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".
|
PREVALENZA
L'imprenditore agricolo
ha quindi la facoltà di vendere e trasformare i prodotti agricoli, purché provenienti
in misura prevalente (ovvero almeno oltre il 50 %), ma non esclusiva quindi,
dalla propria azienda.
Vengono comunque fissati dei limiti massimi alla quota di prodotto di origine
extra-aziendale che può essere commercializzata.
Tali limiti sono stati ultimamente innalzati in maniera consistente dalla
ultima finanziaria (articolo 1, comma 1064) a 160 mila euro per gli
imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società per il valore
della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori
agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina generale del
commercio di cui al D.lgs n. 114 del 1998 e pertanto fino a tale livello non vi
è quindi alcun obbligo di:
· iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio)
· osservare particolari orari di apertura e chiusura.
Per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido
il criterio enunciato nella Circolare n. 44 del 2002 della Agenzia delle
Entrate che postula un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti
dall’attività agricola principale con i prodotti acquistati da terzi.
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore effettui acquisti di prodotti da terzi al
fine di un miglioramento della gamma dei beni offerti, non potendo confrontarsi
quantità relative a beni di specie diversa la condizione della prevalenza andrà
verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti
dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.
VENDITA DIRETTA
La legge di orientamento
ha rinnovato l’iter amministrativo per gli agricoltori che intendono
commercializzare le proprie produzioni
Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso le
Camere di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e
sanità.
È però necessario ottemperare all'obbligo della comunicazione, che va indirizzata
al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda di produzione:
· per esercitare la vendita in forma itinerante effettuata cioè con mezzi
mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra,
· per chi intenda attuare forme di "commercio elettronico"
ed al Sindaco di quello in cui si intende esercitare l'attività di vendita per
chi voglia attuarla in sede fissa, su aree pubbliche o in locali aperti al
pubblico.
La comunicazione deve contenere,
· le generalità dell'imprenditore agricolo,
· gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese,
· l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda.
Nella comunicazione devono inoltre essere specificati
· i prodotti di cui si intende effettuare la vendita
· le modalità con cui si intende praticarla;
in caso di vendita su aree pubbliche, dovrà inoltre essere richiesta
contestualmente l'assegnazione di un 'posteggio.
Dal tenore letterale della norma, pare non si renda obbligatoria alcuna
comunicazione da parte degli agricoltori intenzionati a vendere sul luogo di
produzione.
Ripetiamo che è in ogni caso sempre obbligatoria
· l’iscrizione al Registro delle Imprese
· la scrupolosa osservanza delle norme in materia di igiene e sanità.
Chi effettua la comunicazione deve attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità
di cui abbiamo accennato, allo svolgimento dell'attività ed in particolare:
· la non sussistenza di condanne nell'ambito delle frodi in materia alimentare
o di sanità,
· il non superamento dei limiti previsti dal decreto per i ricavi provenienti
da prodotti extra - aziendali,
· il possesso delle autorizzazioni sanitarie nelle forme previste per le
diverse tipologie di prodotto,
· delle eventuali autorizzazioni regionali per le singole tipologie di prodotto
(latte, carni, prodotti vegetali soggetti a particolari discipline).
La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell’impresa.
Di fatto, viene finalmente superata la vecchia Legge n. 59/63 che limitava la
vendita diretta ai prodotti di propria produzione, anche se non n’è
espressamente prevista l’abolizione.
Particolarmente interessanti risultano ad oggi le nuove forme di vendita
diretta.
Esse sono caratterizzate da :
· invio dei prodotti mediante posta, corriere o mezzi propri al domicilio del
cliente;
· forniture di prodotti di stagione non fissamente ed integralmente
predeterminati;
· forniture anche collettive a Gruppi di Acquisto;
· prenotazione stagionale;
· utilizzo di distributori automatici in sede fissa;
· ampio utilizzo di mezzi innovativi come Internet, per fare conoscere,
l’azienda, i suoi prodotti e stabilire contatti con i clienti.
·
Riquadro 2 : Vendita di latte crudo
Un
esempio interessante e recente di queste nuove modalità è quello della
vendita del latte crudo, di giornata che può essere venduto sia nella stalla,
riempiendo recipienti dei clienti, sia attraverso distributori automatici
refrigerati che possono essere dislocati in tutta la provincia· purché il
latte provenga da una singola azienda agricola,· alla fine della giornata sia
ritirato quello invenduto.Le macchine erogatrici devono riportare alcune
indicazioni, ovvero · la specie di latte (di mucca, di capra, di pecora o di
bufala), · nome e sede dell'allevatore, · data di mungitura, · data di
scadenza· istruzioni per la conservazione domestica.
|
PRESCRIZIONI
SANITARIE
Le autorizzazioni da
ottenere
Fatta eccezione per la coltivazione e la raccolta, sono soggette alla normativa
sanitaria che detta l'insieme dei requisiti che permettono di ottenere
l'autorizzazione sanitaria comunale le fasi di
- confezionamento,
- trasformazione,
- vendita
dei prodotti alimentari.
Con il primo gennaio 2006 è entrato pienamente in vigore a livello europeo il
cosiddetto "Pacchetto Igiene" cioè la serie di regolamenti comunitari
destinati a modificare in parte il quadro normativo della sicurezza alimentare.
Nell'espletamento delle funzioni autorizzative in materia sanitaria i Comuni
sono coadiuvati dalle Aziende USL che attraverso i propri servizi tecnici
effettuano le istruttorie ed i controlli.
Gli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita di alimenti e bevande
devono ottenere, prima dell'inizio dell'attività, il nulla osta sanitario
rilasciato dai servizi competenti delle singole Aziende Sanitarie Locali,
attestante la idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature
Anche le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto delle sostanze
alimentari sfuse a mezzo di veicoli sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.
Successivamente occorre ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale per i
locali in cui si effettuano le seguenti tipologie di attività in campo
alimentare:
· produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande (compresi i
piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione),
· depositi all'ingrosso di sostanze alimentari,
· depositi al dettaglio in locali ubicati in sede diversa o, comunque, separati
dagli esercizi di vendita e destinati al rifornimento di questi ultimi,
· somministrazione di alimenti e bevande,
· vendita delle carni.
II libretto di idoneità sanitaria per gli addetti agli esercizi è stato
abolito, in alcune regioni, sostituito dall’obbligatorietà della frequenza di
corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti.
Poi, finalmente, si può inoltrare la “Comunicazione di Inizio Attività" al
Sindaco.
Usualmente molti dei moduli richiesti sono presenti sui siti Internet
istituzionali dei Comuni e delle singole A.S.L..
Il piano di
autocontrollo (“HACCP”)
II Ministero della Sanità, con il D.lgs. 155/97 e successivamente con il
“pacchetto igene” che hanno di fatto esteso agli operatori del settore alimentare
l'obbligo di mettere in atto un sistema di autocontrollo igienico finalizzato a
tutelare la salute del consumatore.
La metodologia da adottare, per organizzare il sistema di autocontrollo, è
quella che prevede un'analisi svolta secondo il cosiddetto metodo Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP) ossia Analisi dei Rischi - Punti
Critici di Controllo.
La vera novità, che dì fatto è stata introdotta anche in alcune "aziende
agricole", non è
tanto riscontrabile in termini di prescrizioni strutturali aggiuntive, ma in
termini di consapevole e “responsabile” gestione dell'elemento “sicurezza”
dell'alimento nei confronti del consumatore.
Il regime di autocontrollo “semplificato”
L'adozione da parte delle imprese agricole di sistemi di autocontrollo
semplificati è prevista da numerose Regioni.
Essa si attua frequentemente in alcune tipologie di "industrie
alimentari", ed in particolare:
aziende agricole ove non vi è alcuna manipolazione di alimenti ma si effettua
la vendita al consumatore finale (con esclusione della grande distribuzione).
L'applicazione dell'autocontrollo con procedura semplificata del sistema HACCP
deve essere attuata secondo linee guida individuate e dettate da apposite leggi
regionali.
ASPETTI FISCALI E
CONTABILI
IVA e regime speciale
Escludendo le aziende che operano in regime di esenzione perché non superano i
limiti minimi di fatturato previsti dalla legge, le quali peraltro non
soddisfano generalmente neppure il requisito dell'iscrizione al Registro
Imprese della Camera di Commercio necessario per applicare le norme relative
alla vendita diretta previste dal D.Lgs. 228/01, la maggior parte delle aziende
agricole applica il cosiddetto "regime speciale" in termini di IVA,
di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72.
Tale regime può essere applicato solo da chi è imprenditore agricolo ai sensi
dell'art. 2135 del C.C. limitatamente alla cessione dei prodotti elencati
nell'allegato A - parte prima - del citato D.P.R. 633/72 e prodotti
dall'azienda stessa (vedi Allegato 1).
Allegato 1: Prodotti
dell’allegato A al D.P.R. 633/72
ATTIVITÀ A CUI TALI REGIMI SONO APPLICATI
Produzione
di carni e prodotti della loro macellazione;
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate; Produzione di succhi di frutta e ortaggi; Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi; Produzione di olio di oliva e di semi oleosi; Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais); Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte; Lavorazione delle granaglie; Produzione di vini; Produzione di aceto; Produzione di sidro ed altre bevande fermentate; Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali (compreso il riso), semi, barbabietola da zucchero, tabacco; Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai; Manipolazione dei prodotti derivanti dalle colture viticole, olivicole, agrumicole, frutticole diverse. |
Lo scontrino
fiscale
Gli imprenditori agricoli che operano in regime speciale (ex art. 34 D.P.R.
633/72), sono esentati, in base all'art. 12, comma 2 della Legge. 413/91
dall'emissione dello scontrino fiscale nel caso di vendita al consumatore
finale di prodotti elencati nella citata tabella A ( vedi allegato 1).
L'unico adempimento che compete loro è quello di
· annotare l'ammontare dei corrispettivi giornalieri nell'apposito registro,
· distinti secondo l'aliquota applicabile,
· entro il giorno successivo a quello in cui i corrispettivi si riferiscono.
Per la cessione di prodotti in regime IVA ordinario ovvero:
· cessione di prodotti non compresi nella citata tabella A,
· cessione di prodotti extra- aziendali che non vengono rilavorati in azienda,
· aziende che optano in toto per il regime IVA ordinario,
è necessaria invece l'emissione della certificazione fiscale ovvero, a seconda
dei casi:
· scontrino,
· ricevuta fiscale,
· fattura.
Permane comunque l'obbligo di emissione della fattura in ogni caso di vendita a
soggetti diversi dal consumatore finale.
QUADRO NORMATIVO: ASPETTI FISCALI E CONTABILI
QUADRO NORMATIVO: ASPETTI SANITARI
Legge n. 283, 30 Aprile 1962
Legge n.63, 18 Marzo 1977
Decreto del Presidente della Repubblica n ° 327 del 26 Marzo 1980
Decreto Legislativo n°155 del 1997
"Pacchetto Igiene":
- Reg. CE 178/02
- Reg. CE 852/04 (igiene dei prodotti alimentari),
- Reg. CE 853/04 (alimenti di origine animale),
- Reg. CE 854/04 (controlli ufficiali),
- Reg. CE 882/04 (mangimi).
- Reg. CE 183/05 (mangimi).
- Reg. CE 1774/02 (mangimi).
SITI CONSIGLIATI
www.cia.it
www.coldiretti.it
BIBLIOGRAFIA CONSULTATA
· Multifunzionalità e diversificazione delle attività dell’azienda agricola –
Provincia di Rimini – Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive – Rimini,
2006
· P.Roccaro, S. Roccaro, S. Guernieri “Sicurezza alimentare” – Edizioni Il Sole
24ore – Milano 2001
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