giovedì 20 febbraio 2014

FILIERA CORTA E VENDITA DIRETTA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. ASPETTI OPERATIVI



Il settore del biologico è stato caratterizzato da condizioni di mercato estremamente positive, durante il primo periodo successivo al nuovo Reg. CE 2092 nel 1991 per circa un decennio, sino al periodo 2001-2002 soprattutto per quello che riguarda ortofrutta e grano tenero.



Successivamente tali condizioni di mercato sono cambiate: i prezzi si sono abbassati e gli standard qualitativi richiesti sono diventati quasi analoghi a quelli del convenzionale.
Riteniamo che non si tratti di un problema strutturale ma di una “crisi di riassestamento” come quelle che hanno talvolta gli adolescenti.
Ed è comunque certamente una condizione migliore della crisi “strutturale “ che sta vivendo la nostra agricoltura convenzionale, ma comunque riteniamo che certi periodi di “vacche grasse” anzi decisamente “obese” siano finiti.
Il mercato del biologico ha ripreso a crescere, ma chi sfrutta gli effetti positivi di questa crescita non sono più gli agricoltori, come nel decennio precedente, ma i settori del trasformato e dell’import, quest’ultimo soprattutto dai paesi dell’Europa Orientale e del Nord Africa.
In tale situazione molti agricoltori che vendevano a commercianti grossisti, o conferivano interamente la propria produzione a cooperative e/o consorzi di commercializzazione sai specializzati nel “bio” che in quelli “misti”(ovvero che commercializzano contemporaneamente produzioni biologiche , produzioni integrate e produzioni convenzionali), hanno cominciato a ritenere sempre meno soddisfacenti le remunerazioni a loro garantite ed hanno quindi cominciato ad affrontare la vendita diretta, affiancandola alle modalità precedenti, sempre per percentuali minime ma costantemente crescenti rispetto al totale commercializzato.
A confermare questa nuova tendenza, presente certo anche nel settore convenzionale, ma in cui il biologico si sta confermando una volta di più “settore pilota”, sono venute a presentarsi una serie di innovazioni legislative che a partire dal 2001 hanno posto le basi per questo rinnovamento dell’agricoltura sta.
Il settore “biologico”, come sempre, essendo formato in maniera percentualmente rilevante da giovani imprenditori motivati, preparati e lungimiranti è all’avanguardia di questo nuovo, per l’Italia, sviluppo della “vendita diretta” o “della filiera corta”.
Troviamo quindi giustificato proporre qui alcune note “operative”(con i relativi riferimenti di legge) di carattere generale ovvero con valenza Comunitaria e nazionale.
Molti aspetti di queste operazioni dipendono tuttavia da leggi, regolamenti ed ordinanze di competenza regionale, provinciale , comunale, e delle singole A.S.L. (soprattutto per quanto riguarda le garanzie relative all’igiene).
Di questo accenneremo solo alcuni aspetti generali, rimandando comunque ad un supplemento di informazioni da parte delle singole Autorità preposte e , naturalmente, alle vostre singole sedi territoriali di Associazioni di riferimento o delle Organizzazioni Professionali (C.I.A., Coldiretti, Confagricoltura, etc.).
Vi raccomandiamo inoltre alcune cose, banali , ma comunque importanti:

- affrontate la vendita diretta se avete qualcuno in azienda che ha questa “vocazione”:“piazzarolo” si dice in Romagna!
- datevi tempi abbondanti per approntare tutto: dodici mesi potrebbero non bastare, se ad esempio doveste ricorrere ad artigiani per modificare impianti igienici.
- la quantità di carta e di uffici che dovrete “masticare” sarà notevole, ed incontrerete persone di tutti i tipi, veri angeli e persone indisponenti: se non avete pazienza non iniziate neppure!



IL NUOVO IMPRENDITORE AGRICOLO


In sostanza, preso atto 
· di una tendenza al calo di redditività del settore agricolo nei Paesi Occidentali, 
· della insostenibilità nel lungo periodi del semplice costante sostegno pubblico a tali redditi senza contropartita alcuna, 
i governi hanno mandato tale messaggio:
“Agricoltore, ritagliati un nuovo ruolo di fornitore di beni e servizi alla collettività e noi ti verremo incontro, talvolta sostenendo direttamente il tuo reddito, ma soprattutto visto che le vacche appunto“obese” nel settore agricolo sono finite, semplificando l’accesso ad integrazioni di reddito derivate dalla fornitura di questi beni e servizi accessori che tu vista la tua professionalità, dovresti essere in grado di fornire!”
La legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ovvero il D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, risponde nello spirito all’esigenza di garantire quindi:
· multifunzionalità
· pluriattività
dell’impresa agricola unita all’attenzione per le 
· produzioni di qualità, 
· biologiche,
· tradizionali,
anche nell’ottica della sicurezza del consumatore, che , assolutamente, deve essere garantita.


Tuttavia si sottolinea costantemente il fatto che queste nuove attività devono essere 
· secondarie,
· integrative 
· connesse
con la principale attività che continua ad essere la produzione agricola.

Riquadro 1: L’imprenditore agricolo
L’art. 1 del provvedimento in discorso, riscrive nel dettato quindi l
Ecco come, in modo schematico viene ora, civilisticamente, definito l’imprenditore agricolo: “…possono essere considerati imprenditori agricoli i soggetti che, ad esempio:
- allevano animali senza coltivare un terreno,
- svolgono anche lavorazioni agricole per conto terzi con mezzi propri,
- commercializzano in parte prodotti acquistati da terzi,
- trasformano frutta e pomodoro in conserve,
- promuovono e valorizzano prodotti tipici,
- contribuiscono alla tenuta dell’assetto idrogeologico del territorio.
“All'art. 4, primo comma, "gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 180 possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".
II quinto comma del medesimo articolo estende la facoltà di vendita al dettaglio anche ai: "prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".

PREVALENZA

L'imprenditore agricolo ha quindi la facoltà di vendere e trasformare i prodotti agricoli, purché provenienti in misura prevalente (ovvero almeno oltre il 50 %), ma non esclusiva quindi, dalla propria azienda.
Vengono comunque fissati dei limiti massimi alla quota di prodotto di origine extra-aziendale che può essere commercializzata.
Tali limiti sono stati ultimamente innalzati in maniera consistente dalla ultima finanziaria (articolo 1, comma 1064) a 160 mila euro per gli imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società per il valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina generale del commercio di cui al D.lgs n. 114 del 1998 e pertanto fino a tale livello non vi è quindi alcun obbligo di:
· iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio)
· osservare particolari orari di apertura e chiusura.
Per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido il criterio enunciato nella Circolare n. 44 del 2002 della Agenzia delle Entrate che postula un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale con i prodotti acquistati da terzi.
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore effettui acquisti di prodotti da terzi al fine di un miglioramento della gamma dei beni offerti, non potendo confrontarsi quantità relative a beni di specie diversa la condizione della prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.

VENDITA DIRETTA

La legge di orientamento ha rinnovato l’iter amministrativo per gli agricoltori che intendono commercializzare le proprie produzioni
Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
È però necessario ottemperare all'obbligo della comunicazione, che va indirizzata al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda di produzione: 
· per esercitare la vendita in forma itinerante effettuata cioè con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra,
· per chi intenda attuare forme di "commercio elettronico" 
ed al Sindaco di quello in cui si intende esercitare l'attività di vendita per chi voglia attuarla in sede fissa, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico.
La comunicazione deve contenere, 
· le generalità dell'imprenditore agricolo, 
· gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese,
· l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda. 
Nella comunicazione devono inoltre essere specificati 
· i prodotti di cui si intende effettuare la vendita 
· le modalità con cui si intende praticarla; 
in caso di vendita su aree pubbliche, dovrà inoltre essere richiesta contestualmente l'assegnazione di un 'posteggio.
Dal tenore letterale della norma, pare non si renda obbligatoria alcuna comunicazione da parte degli agricoltori intenzionati a vendere sul luogo di produzione. 
Ripetiamo che è in ogni caso sempre obbligatoria 
· l’iscrizione al Registro delle Imprese 
· la scrupolosa osservanza delle norme in materia di igiene e sanità.
Chi effettua la comunicazione deve attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui abbiamo accennato, allo svolgimento dell'attività ed in particolare: 
· la non sussistenza di condanne nell'ambito delle frodi in materia alimentare o di sanità, 
· il non superamento dei limiti previsti dal decreto per i ricavi provenienti da prodotti extra - aziendali, 
· il possesso delle autorizzazioni sanitarie nelle forme previste per le diverse tipologie di prodotto,
· delle eventuali autorizzazioni regionali per le singole tipologie di prodotto (latte, carni, prodotti vegetali soggetti a particolari discipline).
La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. 
Di fatto, viene finalmente superata la vecchia Legge n. 59/63 che limitava la vendita diretta ai prodotti di propria produzione, anche se non n’è espressamente prevista l’abolizione.
Particolarmente interessanti risultano ad oggi le nuove forme di vendita diretta.
Esse sono caratterizzate da :
· invio dei prodotti mediante posta, corriere o mezzi propri al domicilio del cliente;
· forniture di prodotti di stagione non fissamente ed integralmente predeterminati;
· forniture anche collettive a Gruppi di Acquisto;
· prenotazione stagionale;
· utilizzo di distributori automatici in sede fissa;
· ampio utilizzo di mezzi innovativi come Internet, per fare conoscere, l’azienda, i suoi prodotti e stabilire contatti con i clienti.
· 
Riquadro 2 : Vendita di latte crudo

Un esempio interessante e recente di queste nuove modalità è quello della vendita del latte crudo, di giornata che può essere venduto sia nella stalla, riempiendo recipienti dei clienti, sia attraverso distributori automatici refrigerati che possono essere dislocati in tutta la provincia· purché il latte provenga da una singola azienda agricola,· alla fine della giornata sia ritirato quello invenduto.Le macchine erogatrici devono riportare alcune indicazioni, ovvero · la specie di latte (di mucca, di capra, di pecora o di bufala), · nome e sede dell'allevatore, · data di mungitura, · data di scadenza· istruzioni per la conservazione domestica.
PRESCRIZIONI SANITARIE

Le autorizzazioni da ottenere
Fatta eccezione per la coltivazione e la raccolta, sono soggette alla normativa sanitaria che detta l'insieme dei requisiti che permettono di ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale le fasi di 
- confezionamento, 
- trasformazione,
- vendita 
dei prodotti alimentari.
Con il primo gennaio 2006 è entrato pienamente in vigore a livello europeo il cosiddetto "Pacchetto Igiene" cioè la serie di regolamenti comunitari destinati a modificare in parte il quadro normativo della sicurezza alimentare. 
Nell'espletamento delle funzioni autorizzative in materia sanitaria i Comuni sono coadiuvati dalle Aziende USL che attraverso i propri servizi tecnici effettuano le istruttorie ed i controlli. 
Gli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita di alimenti e bevande devono ottenere, prima dell'inizio dell'attività, il nulla osta sanitario rilasciato dai servizi competenti delle singole Aziende Sanitarie Locali, attestante la idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature
Anche le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.
Successivamente occorre ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale per i locali in cui si effettuano le seguenti tipologie di attività in campo alimentare:
· produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande (compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione),
· depositi all'ingrosso di sostanze alimentari,
· depositi al dettaglio in locali ubicati in sede diversa o, comunque, separati dagli esercizi di vendita e destinati al rifornimento di questi ultimi,
· somministrazione di alimenti e bevande,
· vendita delle carni.
II libretto di idoneità sanitaria per gli addetti agli esercizi è stato abolito, in alcune regioni, sostituito dall’obbligatorietà della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti.
Poi, finalmente, si può inoltrare la “Comunicazione di Inizio Attività" al Sindaco.
Usualmente molti dei moduli richiesti sono presenti sui siti Internet istituzionali dei Comuni e delle singole A.S.L..


Il piano di autocontrollo (“HACCP”)
II Ministero della Sanità, con il D.lgs. 155/97 e successivamente con il “pacchetto igene” che hanno di fatto esteso agli operatori del settore alimentare l'obbligo di mettere in atto un sistema di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.
La metodologia da adottare, per organizzare il sistema di autocontrollo, è quella che prevede un'analisi svolta secondo il cosiddetto metodo Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ossia Analisi dei Rischi - Punti Critici di Controllo.
La vera novità, che dì fatto è stata introdotta anche in alcune "aziende agricole", non è
tanto riscontrabile in termini di prescrizioni strutturali aggiuntive, ma in termini di consapevole e “responsabile” gestione dell'elemento “sicurezza” dell'alimento nei confronti del consumatore.
Il regime di autocontrollo “semplificato”
L'adozione da parte delle imprese agricole di sistemi di autocontrollo semplificati è prevista da numerose Regioni.
Essa si attua frequentemente in alcune tipologie di "industrie alimentari", ed in particolare:
aziende agricole ove non vi è alcuna manipolazione di alimenti ma si effettua la vendita al consumatore finale (con esclusione della grande distribuzione).
L'applicazione dell'autocontrollo con procedura semplificata del sistema HACCP deve essere attuata secondo linee guida individuate e dettate da apposite leggi regionali.

ASPETTI FISCALI E CONTABILI

IVA e regime speciale
Escludendo le aziende che operano in regime di esenzione perché non superano i limiti minimi di fatturato previsti dalla legge, le quali peraltro non soddisfano generalmente neppure il requisito dell'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio necessario per applicare le norme relative alla vendita diretta previste dal D.Lgs. 228/01, la maggior parte delle aziende agricole applica il cosiddetto "regime speciale" in termini di IVA, di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72.
Tale regime può essere applicato solo da chi è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. limitatamente alla cessione dei prodotti elencati nell'allegato A - parte prima - del citato D.P.R. 633/72 e prodotti dall'azienda stessa (vedi Allegato 1).


Allegato 1: Prodotti dell’allegato A al D.P.R. 633/72
ATTIVITÀ A CUI TALI REGIMI SONO APPLICATI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
Produzione di succhi di frutta e ortaggi;
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
Lavorazione delle granaglie;
Produzione di vini;
Produzione di aceto;
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali (compreso il riso), semi, barbabietola da zucchero, tabacco;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle colture viticole, olivicole, agrumicole, frutticole diverse.






Lo scontrino fiscale

Gli imprenditori agricoli che operano in regime speciale (ex art. 34 D.P.R. 633/72), sono esentati, in base all'art. 12, comma 2 della Legge. 413/91 dall'emissione dello scontrino fiscale nel caso di vendita al consumatore finale di prodotti elencati nella citata tabella A ( vedi allegato 1).
L'unico adempimento che compete loro è quello di 
· annotare l'ammontare dei corrispettivi giornalieri nell'apposito registro, 
· distinti secondo l'aliquota applicabile, 
· entro il giorno successivo a quello in cui i corrispettivi si riferiscono. 
Per la cessione di prodotti in regime IVA ordinario ovvero:
· cessione di prodotti non compresi nella citata tabella A, 
· cessione di prodotti extra- aziendali che non vengono rilavorati in azienda,
· aziende che optano in toto per il regime IVA ordinario,
è necessaria invece l'emissione della certificazione fiscale ovvero, a seconda dei casi:
· scontrino, 
· ricevuta fiscale,
· fattura. 
Permane comunque l'obbligo di emissione della fattura in ogni caso di vendita a soggetti diversi dal consumatore finale.




QUADRO NORMATIVO: ASPETTI FISCALI E CONTABILI



QUADRO NORMATIVO: ASPETTI SANITARI
Legge n. 283, 30 Aprile 1962 
Legge n.63, 18 Marzo 1977 
Decreto del Presidente della Repubblica n ° 327 del 26 Marzo 1980 
Decreto Legislativo n°155 del 1997
"Pacchetto Igiene":
- Reg. CE 178/02
- Reg. CE 852/04 (igiene dei prodotti alimentari), 
- Reg. CE 853/04 (alimenti di origine animale), 
- Reg. CE 854/04 (controlli ufficiali), 
- Reg. CE 882/04 (mangimi).
- Reg. CE 183/05 (mangimi).
- Reg. CE 1774/02 (mangimi).


SITI CONSIGLIATI
www.cia.it
www.coldiretti.it


BIBLIOGRAFIA CONSULTATA
· Multifunzionalità e diversificazione delle attività dell’azienda agricola – Provincia di Rimini – Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive – Rimini, 2006
· P.Roccaro, S. Roccaro, S. Guernieri “Sicurezza alimentare” – Edizioni Il Sole 24ore – Milano 2001

 


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