Sezione III Servizio di prevenzione e protezione
Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di
lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della
unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso
le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o
esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di
cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa della attività svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e
protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in
assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette
all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo
decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7,
28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private
con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei
casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e
protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del
servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
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