Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 137 del 15
giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149
CAPO I - Soggetti e attivita'
Art. 1. - Imprenditore agricolo
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita'
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di
beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi
comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla
legge".
2. Si considerano imprenditori
agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del
codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Art. 2.
Iscrizione al registro delle imprese
Art. 3.
Attivita' agrituristiche
1. Rientrano fra le attivita'
agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorche' svolte
all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa,
l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica
sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei prodotti
aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio
1999, n. 268. La stagionalita' dell'ospitalita' agrituristica si intende
riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad
attivita' agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui
all'articolo 230-bis del
codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e
parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati
destinati ad attivita' agrituristiche si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 4.
Esercizio dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in
misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei
prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al
comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione
dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende
praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi
compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare
la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali
aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in
cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere
la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si
applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici,
finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare
l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano
riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di
igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia
per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
7. Alla vendita diretta
disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi
derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende
nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli
imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
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