domenica 22 giugno 2014

Imprese familiari, autonomi, piccoli imprenditori, fra obblighi e facoltà


STARTUP PMI, APPUNTI DI SICUREZZA SUL LAVORO (3)- L’art. 21 del TU 81/08 individua gli obblighi esistenti a carico delle cosiddette aziende minori in materia di sicurezza. Prima categoria è quella delle imprese familiari.
Il codice civile le definisce come soggetti costituiti da componenti legati da parentela fino al terzo grado (massimo) e da componenti legati da affinità fino al secondo grado (massimo).
L’art. 21 impone loro di:
  • utilizzare attrezzature* di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Tit. III (in caso di inosservanza è previsto l’ arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro);
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Tit. III (in caso di inosservanza è previsto l’ arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro);
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (in caso di inosservanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro).
Gli stessi adempimenti vengono richiesti ai lavoratori autonomi alla cui categoria appartengono coloro che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile** e lo fanno da soli, senza assumere, quindi, la veste di datori di lavoro.
A essi, come anche ai piccoli imprenditori ex art. 2083 del Codice civile*** e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, spetta inoltre l’esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento, a carico dei propri operatori, della formazione specifica riferita alla tipologia delle attività svolte, in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Sempre secondo l’art. 21 del TU, le aziende minori, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, “hanno facoltà” di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
* (Art 69) “…attrezzatura di lavoro è: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro [...] uso di una attrezzatura di lavoro è: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.
** Codice civile. “Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
*** “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

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