lunedì 23 giugno 2014

Obbligatoria la nomina del datore di lavoro anche in una Snc con due soci

STARTUP PMI, APPUNTI DI SICUREZZA SUL LAVORO (2) – Una società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello dellaindividuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08 (valutazione dei rischi, nomina del RSPP, nomina del MC, ecc.).
Nello specifico il datore di lavoro:
  • può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp**;
  • può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in caso contrario, il datore deve fare ricorso a professionisti esterni alla società, in possesso dei voluti requisiti).
L’altro socio-lavoratore deve autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale***.
Per quanto riguarda la nomina del Medico competente essa non è sempre obbligatoria, dovendosi valutare la tipologia ed il grado di rischio (quest’ultimo dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso). Nel caso della snc dei due soci, nella falegnameria esistono i rischi “rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi” ma non essendo elevati, è esclusa l’obbligatorietà della nomina del Mc.
Quanto alla redazione della Vdr, rinvio ad altro approfondimento.
* In caso di omessa individuazione/nomina del datore di lavoro, i due soci rispondono entrambi per la responsabilità conseguente ad infortunio mortale (responsabilità penale è personale, omicidio colposo, art. 589 cod. penale);
** Il datore di lavoro-Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;
*** C. 4 dell’art. 47 del TU.
Continua giovedì 19 giugno 2014: imprese familiari e autonomi.

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  1. Salve, alcune precisazioni:
    i soci amministratori di SNC, sono di fatto datori di lavoro.
    E’ possibile con verbale dell’assemblea dei soci attribuire ad uno solo gli obblighi propri del DDL purché, oltre all’autonomia di spesa (garantita del ruolo di amministratore), di fatto si occupi lui in via esclusiva di tutti gli oneri della sicurezza. In tal caso, il socio non datore di lavoro quasi certamente sarà di fatto un dirigente (dico “quasi” perché vanno vanno valutati i suoi compiti nel dettaglio) con gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono.
    Se è un dirigente allora NON PUO’ essere RLS per evidente conflitto ddi interessi.
    L’rls va scelto tra i DIPENDENTI (unico caso nel D.lgs 81/08 in cui si parli di dipendenti e non di lavoratori).
    Qualora non vi siano dei dipendenti, o che nessun dipendente decida di fare l’RLS (diritto non obbligo), ci si deve rivolgere ad un RLST. Difficile ottenere un RLST poiché oggi questi sono quasi sempre di emanazione degli enti bilaterali, che sono a loro volta emanazione di un CCNL.
    Nelle SNC, solitamente, i soci percepiscono emolumento di amministratore e non sono contrattualizzati con un CCNL, pertanto non viene trattenuta l’assistenza contrattuale…
    L’identificazione delle figure della sicurezza nelle SNC senza dipendenti o altro personale oltre ai 2 soci, è un po’ al limite; è opportuna una attenta analisi aziendale e una conseguente valutazione dei bisogni formativi.
    Davide Gallico
    • Enzo Gonano says:
      Si concorda sull’utilità della precisazione soprattutto là dove si richiama il TU 81/08 in ordine alla scelta del RLS fra i “dipendenti “
  2. Per quanto concerne, invece la nomina del medico e la sorveglianza sanitaria, essa è obbligatoria in presenza di rischi quali il rumore, l’esposizioni a polveri… Mi sembra difficile, a priori, dire che in una falegnameria non si superino i livelli sonori e che non vi sia presenza di polveri. Ma, dipende dalla valutazione, che può sempre serre impugnata, e qualora non risulti corrispondente, viene contestata e considerata “omessa”…
    Davide Gallico
  3. raffaele scalese SA says:
    Articolo perfetto.
    TUTTAVIA le considerazioni riguardanti la nomina del MC sono arbitrarie e fuorvianti.
    Arbitrarie in quanto si deve fare riferimento alle rispettive VR per affermare che “non essendo elevati” ecc.
    Fuorvianti in quanto dal contesto apparirebbe che una falegnameria di due persone di “defoult” non ha rischio rumore, vibrazioni MMC ecc.
    Non era il caso di accennare, FORTEMENTE, alla Valutazione del Rischio ??
    • Enzo Gonano says:
      Sulla nomina del MC in relazione alle competenze conseguenti la VDR, è mia intenzione ritornare nel momento della trattazione specifica nell’ambito della serie “startup pmi” appena iniziata. Tuttavia sulla frase “ma non essendo elevati, è esclusa l’obbligatorietà della nomina del Mc”, convengo che essa, per non essere “arbitraria”, debba essere meglio espressa con “ma se dalla VDR la presenza dei rischi non risulta elevata, è esclusa l’obbligatorietà della nomina del Mc”. D’altronde, nello stesso paragrafo si è introdotto l’elemento del “grado di rischio” e si è sottolineato che “quest’ultimo dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso”, la cui misurazione viene eseguita proprio nella VDR
  4. Franco Brunelli says:
    Mi permetto di dissentire da alcune affermazioni riportate nella prima parte dell’articolo dal titolo “Obbligatoria la nomina del datore di lavoro anche in una Snc di due soci” del 10 giugno.
    In particolare, non condivido la non obbligatorietà della nomina del Medico Competente nell’attività di falegnameria.
    Ho forti dubbi, infatti, sulla quantificazione dei rischi rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, ma, soprattutto, segnalo la possibile presenza di polveri di legno duro da classificare come agenti cancerogeni.
    Sulla citazione del comma 4 dell’art. 47 del TU riportata in nota, faccio notare che lo stesso comma fa riferimento alle rappresentanze sindacali in azienda, quindi, inequivocabilmente, riferisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori ai dipendenti dell’impresa piuttosto che ai soci.
    I soci, infatti, in quanto tali, sono direttamente coinvolti nella gestione dell’attività anche in merito agli aspetti dell’igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che il potere decisionale e di spesa rimane in capo al socio appositamente delegato.
    Il coinvolgimento della compagine societaria nel suo complesso è confermato dall’opportunità di implementare un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro prevista dal legislatore nell’art. 30 del citato TU.
    Saluti.
  5. Mauro Cividin says:
    Mi permetto di dare un contributo alla presente, interessantissima, discussione, apportando la mia esperienza di ex ispettore ASL e UPG (Uff. di Pol. Giud.) in materia di SSL.
    Non esiste alcun “obbligo” di nomina del DDL tra i soci di una SNC, in quanto sono tutti equamente DDL. Ciò significa che, in caso di violazione ad una o più norme del DDL 81/2008 e annessi, tutti i soci vengono denunciati alla Procura della Repubblica per la medesima contravvenzione, in quanto correi.
    L’individuazione, per Procura o per Statuto Societario (unici atti ammissibili, alla presenza di un notaio), di un unico responsabile alla sicurezza in ambito societario rappresenta quindi una opzione per la società stessa, onde evitare che tutti i soci debbano pagare la stessa somma di ammenda per un’unica violazione. Ad esempio, se la violazione di un articolo prevede la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e ci sono quattro soci, tutti e quattro, in quanto tutti DDL, vengono denunciati e devono pagare ciascuno € 1.000,00, per un totale di € 4.000,00 di ammenda.
    L’attribuzione della responsabilità ad un solo socio con Procura rappresenta quindi un’opportunità – e non già un obbligo – per la SNC.
    Gli altri soci sono equiparati, ai sensi dell’81/08, a lavoratori, in quanto aventi diritto alla stessa tutela di cui l’81/08 si fa – e fa – carico.
    Nel caso poi di infortunio, se l’infortunato è uno dei soci, anche se non è stata fatta la Procura, quest’ultimo non viene denunciato in quanto vittima e non già reo o correo, quindi non paga l’ammenda, in quanto appunto equiparato a lavoratore.
    Data infine una SNC nella quale uno dei soci sia nominato Responsabile unico della sicurezza ai sensi dell’81/08, gli altri soci sono senz’altro dei dirigenti e quindi rispondono come tali ai sensi dell’81/08, anche sotto l’aspetto formativo, che deve essere quello di un dirigente e non certo quello di un lavoratore. I soci di una SNC sono “anche” lavoratori, ma prima di tutto, ai fini dell’applicazione delle norme di SSL, sono DDL e/o dirigenti (si vedano in proposito le definizioni di cui all’art. 2 dell’81/08).
    Nel caso poi il DDL “unico” decidesse di avvalersi di un RSPP esterno e non dovendo quindi fare il corso per DDL/RSPP, a mio avviso, e qui apro una discussione ulteriore, dovrebbe comunque fare il corso di formazione per dirigente.
    Mi si corregga se sbaglio ma, al proposito, l’81/08 non dice niente o, peggio, parla di formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, RSPP, ASPP, DDL/RSPP, ma di formazione ai DDL non RSPP non dice niente. Quindi, paradossalmente, in qualsiasi azienda, anche di medie o grandi dimensioni, l’unico a non dover fare la formazione sulla SSL è proprio il DDL quando, a mio avviso, sarebbe il primo in assoluto a doverla fare.
    Cordialmente, Mauro Cividin

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