In virtù degli accordi con la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica dei VVF, il CNI raccoglie periodicamente i quesiti in materia di prevenzione incendi inviati dagli Ordini provinciali e dalle Federazioni e Consulte regionali.
Dopo una prima valutazione curata dal gruppo di lavoro sicurezza del CNI, viene chiesto il parere ufficiale alla Direzione Centrale del VVF;
Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Brindisi
QUESITO n. 1
Un ingegnere chiede l’esonero dalla frequenza del corso base di prevenzione incendi in virtù del superamento dell’esame universitario di “analisi di sicurezza nell’industria di processo”, di cui allega il programma.
Un ingegnere chiede l’esonero dalla frequenza del corso base di prevenzione incendi in virtù del superamento dell’esame universitario di “analisi di sicurezza nell’industria di processo”, di cui allega il programma.
RISPOSTA:
Visto il DM 05/08/2011 e successive circolari di chiarimento, visto il programma del corso base di prevenzione incendi, visto il programma dell’esame universitario di “analisi di sicurezza nell’industria di processo”, si ravvisa una sostanziale differenza tra i contenuti didattici dei due corsi.
I requisiti per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 risultano fissati dal DM 05/08/2011 secondo le modalità ed i programmi individuati dalla circolare DCPREV prot. N. 7213 del 25/05/2012.
Non è pertanto possibile accogliere la richiesta dell’ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brindisi.
Visto il DM 05/08/2011 e successive circolari di chiarimento, visto il programma del corso base di prevenzione incendi, visto il programma dell’esame universitario di “analisi di sicurezza nell’industria di processo”, si ravvisa una sostanziale differenza tra i contenuti didattici dei due corsi.
I requisiti per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 risultano fissati dal DM 05/08/2011 secondo le modalità ed i programmi individuati dalla circolare DCPREV prot. N. 7213 del 25/05/2012.
Non è pertanto possibile accogliere la richiesta dell’ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brindisi.
Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Arezzo
QUESITO n. 2
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Arezzo chiede l’intervento del CNI presso la Direzione Centrale dei VVF affinché le docenze del corso base di prevenzione incendi possano essere concordate tra Ordine provinciale organizzatore e Comando provinciale dei VVF.
Si chiede altresì una riduzione degli onorari per le docenze sostenute dai funzionari VVF, dagli attuali 200,00 euro/ora a 120,00 euro/ora.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Arezzo chiede l’intervento del CNI presso la Direzione Centrale dei VVF affinché le docenze del corso base di prevenzione incendi possano essere concordate tra Ordine provinciale organizzatore e Comando provinciale dei VVF.
Si chiede altresì una riduzione degli onorari per le docenze sostenute dai funzionari VVF, dagli attuali 200,00 euro/ora a 120,00 euro/ora.
RISPOSTA:
Il DM 05/08/2011 non impone che le docenze dei corsi base e dei corsi di aggiornamento di prevenzione incendi vengano svolte necessariamente da funzionari e dirigenti appartenenti al Corpo Nazionale dei VVF.
Si auspica e suggerisce pertanto una scelta delle docenze concertata tra Ordine proponente e Comando provinciale dei VVF avente come unico obiettivo quello dell’individuazione delle migliori professionalità disponibili a ricoprire le docenze stesse, con un equilibrato assortimento tra Vigili del Fuoco e professionisti esperti del settore.
In merito alla regolazione dei costi delle docenze, il CNI ed in CNVVF hanno avviato ufficialmente un confronto il cui esito sarà reso noto alla conclusione degli accordi.
Il DM 05/08/2011 non impone che le docenze dei corsi base e dei corsi di aggiornamento di prevenzione incendi vengano svolte necessariamente da funzionari e dirigenti appartenenti al Corpo Nazionale dei VVF.
Si auspica e suggerisce pertanto una scelta delle docenze concertata tra Ordine proponente e Comando provinciale dei VVF avente come unico obiettivo quello dell’individuazione delle migliori professionalità disponibili a ricoprire le docenze stesse, con un equilibrato assortimento tra Vigili del Fuoco e professionisti esperti del settore.
In merito alla regolazione dei costi delle docenze, il CNI ed in CNVVF hanno avviato ufficialmente un confronto il cui esito sarà reso noto alla conclusione degli accordi.
Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
QUESITO n. 3
Un ingegnere in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno, conseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 05/08/2011, chiede ora (per la prima volta) l’iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio.
Un ingegnere in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno, conseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 05/08/2011, chiede ora (per la prima volta) l’iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio.
RISPOSTA:
Ad oggi, i requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs.139/2006 risultano esclusivamente quelli di cui all’art. 3 del DM 05/08/2011.
Nel caso prospettato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, l’istanza potrà essere favorevolmente accolta solamente nel caso in cui l’ingegnere in questione abbia in passato conseguito l’attestato di frequenza ad un corso di specializzazione di prevenzione incendi.
Ad oggi, i requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs.139/2006 risultano esclusivamente quelli di cui all’art. 3 del DM 05/08/2011.
Nel caso prospettato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, l’istanza potrà essere favorevolmente accolta solamente nel caso in cui l’ingegnere in questione abbia in passato conseguito l’attestato di frequenza ad un corso di specializzazione di prevenzione incendi.
Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Bologna
QUESITO n. 4
Un’ingegnere, già iscritta agli elenchi del Ministero dell’Interno, viene successivamente cancellata dall’elenco stesso a causa di un disguido nel corso del trasferimento tra due Ordini provinciali.
Si chiede ora la possibilità di iscrivere nuovamente l’ingegnere agli elenchi, facendo ricorso ai requisiti in possesso al tempo della prima iscrizione.
Un’ingegnere, già iscritta agli elenchi del Ministero dell’Interno, viene successivamente cancellata dall’elenco stesso a causa di un disguido nel corso del trasferimento tra due Ordini provinciali.
Si chiede ora la possibilità di iscrivere nuovamente l’ingegnere agli elenchi, facendo ricorso ai requisiti in possesso al tempo della prima iscrizione.
RISPOSTA:
Fermo restando quanto già indicato per il precedente quesito n. 3, in caso di erronea cancellazione di un professionista da parte degli uffici incaricati, gli stessi dovranno sanare l’errore commesso, previa verifica della documentazione in atti.
Fermo restando quanto già indicato per il precedente quesito n. 3, in caso di erronea cancellazione di un professionista da parte degli uffici incaricati, gli stessi dovranno sanare l’errore commesso, previa verifica della documentazione in atti.
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