ALLEGATO
XVII
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico
professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di
commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b) documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione
attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di
protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando
necessario
f) nominativo (i) del (i)
rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la
formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo
h) elenco dei lavoratori
risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente
decreto legislativo
i) documento unico di
regolarità contributiva
l) dichiarazione di non
essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi
dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di
commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b) specifica documentazione
attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di
protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la
propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente
decreto legislativo
e) documento unico di
regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Nessun commento:
Posta un commento