1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni,
delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla
norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla
norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per
laboratori ufficiali si intendono:
·
laboratorio
dell'ISPESL;
·
laboratorio delle
università e dei politecnici dello Stato;
·
laboratori degli
istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971,
n. 1086;
·
laboratori autorizzati
in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo
economico e della salute;
·
laboratori dei Paesi
membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o
libretto recante:
·
una breve descrizione
con l'indicazione degli elementi costituenti;
·
le indicazioni utili
per un corretto impiego;
·
le istruzioni per la
manutenzione e conservazione;
·
gli estremi del
laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei
certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla
norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
·
una dichiarazione del
costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e
parte 2a.
B. AUTORIZZAZIONE AI
LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su
ruote a torre e ponteggi)
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla
certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza,
progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione
nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a
qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale
degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la
durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero
sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle
mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti
l'attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in
conformità alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le
norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
2.1. L'istanza
relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere
indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
2.2. L'istanza
relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal
legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al
registro delle imprese presso la
Camera di commercio competente, deve essere prodotta in
originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione
dell'autorizzazione richiesta, nonché l'elenco delle certificazioni per le
quali viene richiesta.
3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE
3.1. All'istanza
di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al
punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:
a) copia
dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero
estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti
l'esercizio dell'attività di certificazione richiesta;
b) elenco dei
macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed
operative, posseduti in proprio;
c) elenco
dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e
organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai
preposti alla direzione delle diverse attività;
d) polizza di
assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a
1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di
certificazione;
e) manuale di
qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN
45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate
le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché
le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche
i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e
scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria,
in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate
la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione
impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto
1.1, lettere a) e d).
3.2. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni altra
documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti
di cui al punto 1.
4.1. Con
provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita
presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 3.
4. 2. La Commissione di cui al
punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ed e' composta da:
a) un funzionario
esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) un funzionario
esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario
esperto effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
d) un funzionario
esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
e) un funzionario
esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. 3. Sulla base
dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui al punto 3, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero della salute, adotta il provvedimento
di autorizzazione.
5. 1. L 'autorizzazione alla
certificazione ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata a seguito di
apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di
rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalita' previste nel punto 4.
5. 2. I
laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle
certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci
anni, tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione.
6. 1. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dei propri
organi periferici, entro il periodo di validita' dell'autorizzazione, procede
al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' medesima.
6. 2. Nel caso di
verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' medesima,
l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo
di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di
particolare gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.
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