HELSINKI – Pubblicato da Echa l’aggiornamento nelle 23 lingue ufficiali UE del suo Navigator tool interattivo che aiuta i soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione, distribuzione e utilizzo delle sostanze chimiche a individuare i loro obblighi.
Utilizzando il Navigator l’utente risponde viene guidato passo-passo nel definire quali siano gli obblighi cui è sottoposto in virtù dei regolamenti Reach e Clp Il navigatore fornisce anche collegamenti a documenti utili per l’adempimento di tali obblighi.
ECHA pertanto consiglia vivamente le piccole e medie imprese di utilizzare il navigatore, la cui attuale versione è in linea con l’attuale stato d’avanzamento della legislazione.
Per approfondire: Updated navigator tool.
Ancora Echa ha pubblicato i risultati di una ricerca sulla stima dei costi di sostituzioneper sei sostanze potenzialmente pericolose. Obiettivo dello studio è fornire agli Stati membri, e alle imprese, indicazioni teoriche e metodologiche che li possano sostenere nel compito di valutare i costi di sostituzione di una sostanza che desta preoccupazioni. Una puntuale analisi dei costi può quindi aiutare a valutare tutti gli aspetti in gioco nel caso ci sia da decidere sulla restrizione dell’uso di una sostanza chimica pericolosa, compresa la spesa relativa alla perdita di funzionalità che una sostituzione probabilmente comporta.
Per approfondire: Research report published on the substitution costs of hazardous chemicals.
La Commissione di appello dell’Echa ha accolto il ricorso A-007-2012 presentato da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, Italia , che a seguito di un controllo di conformità nell’ambito della procedura di valutazione del fascicolo, era stata obbligata a presentare ulteriori informazioni.
Nello specifico la Commissione di appello ha accolto le motivazioni del ricorrente che ha evidenziato come il tempo concesso per aggiornare i dati non era stato sufficiente: una volta notificata, il ricorrente avrebbe avuto solo tre giorni di tempo per conformarsi con la versione rettificata della decisione impugnata.
Secondo la Commissione quindi l’Echa avrebbe omesso di considerare adeguatamente i diritti e gli interessi del ricorrente e ha stabilito che la decisione impugnata dell’Echa avrebbe violato il dovere dell’Agenzia di agire in modo equo e ragionevole, violando il principio di buona amministrazione.
Di conseguenza la commissione di appello ha rimesso il caso all’Echa per la ri-valutazione.
Per approfondire: The boards of appeal annuls an Echa decision.
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