1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione
dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata
aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante
la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di
pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante
il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da
consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la
tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali
stessi.
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione
fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è
di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati
di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da
salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5
lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati
bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi
sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di
strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni
con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in
cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere
portata a conoscenza dei lavoratori.
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti
di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione
fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di
pulizia.
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i
lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le
vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicità.
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua
potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze
dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione
così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
5.1. Non devono avere altezza netta
interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre
assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata
dall'impianto di illuminazione artificiale.
6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi
igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente
ad inizio cantiere per un periodo massimo
di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali,
è consentito nei cantieri stradali di
rilevante lunghezza e brevi tempi di
lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli
ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
1. I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si
esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di
seguito riportate.
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale
da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate
come porte di emergenza.
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e
salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento
d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i
lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono
comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3.1. I posti di lavoro devono
disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere
dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti
nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le
pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con
le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in
maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo
lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le
dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso
dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle
porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti
o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle
porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da
temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in
frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano
per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in
modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di
sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili
e accessibili.
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