1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di
splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed
una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al
fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo
nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri , oltre
la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno
o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il
vuoto quando il dislivello superi i 2 metri .
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile
devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri
sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non
proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere
adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
2.1. Ponteggi
in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i
montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di
acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno
(ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri
idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze
verticali consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno
inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il
collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno
doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con
funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso
impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in
corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono
essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di
montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e
l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve
essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla
distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia
superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato
relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole
poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi
spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo
di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato
di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente
non minore di 4 x 30 cm
ovvero di 5 x 20 cm ,
sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza
adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di
ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in
ogni caso non minore di 4
centimetri , e larghezza non minore di 20 centimetri . Le
tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per
cento la sezione di resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e
devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri .
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli
spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei
montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 116 del Capo IV è
costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine
superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri , messa di costa e poggiante sul
piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare
una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri .
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono
essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai
commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro
la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto
stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo
117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto
contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte
inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di
metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere
solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi
come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere
altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali
resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate
rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro
il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi
in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi
di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla
costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e
controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano
equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi
in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere
carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere
sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei
piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col
montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati
opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga
alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una
adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a
compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere
a contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in
esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in
modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e
ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi
può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x
5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse
devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere
inferiore a 90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori
a 20 centimetri ,
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti
sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli
per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le
operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono
avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento
devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da
sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate,
poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi
dell’articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di
ponteggio.
3.2.
Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare
sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede normali.
3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può
essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede alto non meno di 30 centimetri . Il varco deve essere ridotto
allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei
quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato
superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra,
all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati
due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo
del lavoratore.
3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere
formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico
massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3.
Montaggio degli elevatori
3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi
di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed
in ogni caso non minore di due.
3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed
eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti
mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere
saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera"
fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati
parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la
cintura di sicurezza.
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve
essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
3.4.
Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a
motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma
munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi
leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o
conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido
telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse
dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono
installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
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