1. I recipienti
utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di
cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992
e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il
magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonche' le tubazioni
visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati
pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore
di fondo) prevista dalle disposizioni citate.
Il primo comma
non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve
durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si
prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di
informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di
protezione.
L'etichettatura
di cui al primo comma può essere:
· sostituita
da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo stesso
pittogramma o simbolo;
· completata
da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del
preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
· completata
o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di
lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di
sostanze o preparati pericolosi.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come
segue:
·
sul lato visibile o sui lati visibili;
·
in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura
di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia
di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le
condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di
segnalazione.
5. Le aree, i
locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati
pericolosi in quantita' ingenti devono essere segnalati con un cartello di
avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2
o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettattuta
dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione
dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il deposito di un
certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi puo' essere indicato con
il cartello di avvertimento "pericolo generico".
I cartelli o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi
dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.
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