giovedì 9 gennaio 2014

Il rischio biologico negli ambulatori

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Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Il rischio biologico negli ambulatori "Prime Cure" INAIL
Proposta di valutazione attraverso una metodologia integrata

La valutazione del rischio biologico costituisce un preciso obbligo di legge per tutte le attività di lavoro in cui si possa riscontrare un rischio di esposi- zione. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le “attività svolte nei servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza)” rientrano tra quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici (All. XLIV). In esse, l’operatore sanitario è costantemente esposto al contatto con fluidi biologici, aerosol respiratori, materiali o strumenti dedicati a pratiche mediche o chirurgiche potenzialmente contaminati. Il rischio biologico può, dunque, considerarsi intrinseco allo svolgimento di tali attività.

In ambito INAIL le malattie infettive e parassitarie sono inquadrate come malattie-infortunio: ciò in virtù dell’assimilazione del concetto di “causa viru- lenta”, conseguente alle caratteristiche di virulenza/tossicità dell’agente patogeno, a quello di "causa violenta" che, insieme alla "lesione" e all’ "occasione di lavoro" connotano un "infortunio sul lavoro assicurato".

Nel settore sanitario i dati di letteratura scientifica e le statistiche nazionali e internazionali sugli infortuni e le malattie professionali evidenziano come gli agenti biologici prevalentemente coinvolti sono responsabili di infezioni virali e/o batteriche, a diffusione sia ematica che aerea (rischio inalatorio, per con- tatto e per via ematica). Le reali proporzioni di tale fenomeno, però, non sono facili da evincere: in linea generale, infatti, non sono state definite  caratteristiche specifiche e distintive che consentano di accertare la relazione tra tipo di patogeno coinvolto, malattia infettiva contratta e attività di lavoro svolta. Ciò comporta verosimilmente una generale sottostima del fenomeno “malattie-infortunio” da agenti biologici lavoro correlate.

Nei casi di infortunio sul lavoro l’INAIL “è tenuto a prestare all’assicurato le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea al lavoro ed anche dopo la guarigione clinica, ritenendo le stesse  fondamentali  per  il  recupero  della  capacità  lavorativa”  (DPR n. 1124/1965 art. 86).

La valutazione del rischio biologicoScarica mauale INAIL rischio biologico

Edizioni Inail – Gennaio 2014

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