CIRCOLARE N° 4 del 1 MARZO 2002
OGGETTO: Linee
guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove
siano presenti persone disabili. -
Come noto il D.Lgs. n° 626/94,
e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l’altro, di predisporre
un documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare
il D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 626/94, ha
fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il
rischio di incendio.
Le disposizioni citate richiamano
l’attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a rischi
particolari a causa della loro disabilità.
Ciò premesso, al fine di
fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della
sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della
presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o
mentali, sono state elaborate, da questa Amministrazione in collaborazione con
la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, le linee
guida allegate alla presente circolare.
In tali linee guida, inoltre,
sono forniti a scopo esemplificativo e nell’ambito dei criteri generali
stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale,
gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di
sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.
Stante la rilevanza esterna
degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a
curarne la massima diffusione nell’ambito del territorio di competenza,
significando che questa Amministrazione provvederà, altresì, alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
(Gli asterischi indicano punti di interesse
per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse
sottoposta a revisione).
ALLEGATO
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro
Famiglie
Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano (*o possano essere) presenti persone
disabili
1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo
Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei
criteri generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di
lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto
nella valutazione del rischio della presenza (prevista dal decreto stesso),
negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee
alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee
guida, in relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta
delle misure, sono ispirate ai seguenti principi generali:
- prevedere ove possibile (ad
esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli
interessati nelle diverse fasi del processo;
- *considerare le difficoltà
specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro;(* ciò rafforza
il concetto che le misure devono concernere anche disabili non lavoratori)
- conseguire adeguati standard di
sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i
lavoratori;
- progettare la sicurezza per i
lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di
tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri
lavoratori.
1.2 Articolazione delle linee guida
Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM
10 marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per svolgere
una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo
esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che
possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In tale ambito
sono esposte alcune misure di carattere gestionale che, integrando o
sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza imposti dalla legge.
*Con un successivo documento redatto con le Associazioni
aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie
saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da
tenere presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in
queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per
caso, alla situazione riscontrata.
2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.1 L’identificazione delle caratteristiche ambientali
(*5) Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta
delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati
risultano risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle
condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni
alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento,
*l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle azioni
da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Il primo passo
da compiere per conseguire tale obiettivo è quello di individuare le difficoltà
di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente può determinare,
verso le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e intraprese le
necessarie e adatte misure di contenimento e abbattimento del rischio..
Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile
elaborare una classificazione che riguarda le caratteristiche relative:
- alla mobilità:
- (*6) all’orientamento;
- alla percezione del pericolo e/o dell’allarme;
- (*7) all’individuazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza.
Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo
edilizio, impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini
di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata
puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili nell'ambito del
processo valutativo.
2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI EMERGENZA
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di
emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti
nell’ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può comprendere:
- la presenza di gradini od ostacoli
sui percorsi orizzontali;
- (*8) la non linearità dei percorsi;
- la presenza di passaggi di
larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso e
pericoloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei
percorsi;
- la presenza di rampe delle scale
aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso
da quello dell’uscita.
Insieme agli elementi puramente architettonici, possono
esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
- presenza di porte che richiedono
uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella
chiusura, al fine di consentire un loro impiego e utilizzo, senza che ciò
determini dei rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi più
lunghi per l'attraversamento;
- (*9) organizzazione/disposizione
degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare
impedimenti ad un agevole movimento degli utenti;
- mancanza di misure alternative (di
tipo sia edilizio che gestionale) all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso
di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita.
2.1.2 (*10) L’ORIENTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di
orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della segnaletica
presente in rapporto all’ambiente o alla conoscenza di questo da parte delle
persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche tenendo conto della
capacità individuale di identificare i percorsi (e le porte) che conducono
verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono essere( *11) facilmente
fruibili anche da parte di persone estranee al luogo.
In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di
misure alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa,
infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, ma
costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come definita
(*12) nell’art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che considera la necessità di
elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali sensoriali.
Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno
l’esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che possono
avvalersi solo di questo canale sensoriale.
2.1.3 LA PERCEZIONE DELL’ALLARME E DEL PERICOLO
La percezione dell’allarme o del pericolo può essere resa
difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In
particolare, é frequente il caso in cui deve rientrare nella valutazione la
mancanza di misure alternative ai segnali acustici. Inoltre, anche per quanto
riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in rapporto al messaggio
da trasmettere: in relazione all’ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli
ambienti da parte delle persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi
sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le
persone estranee al luogo.
È necessario, altresì, che l’allarme
e il pericolo siano segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro
percezione ai soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4 (*13) L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DA
COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA
L’individuazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza può essere resa difficile dall’inadeguatezza del sistema di
comunicazione.
Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva
complessità del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio
solo acustico o solo visivo).
Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la
necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la
cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del
responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi alternativi,
che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio anche attraverso
canali sensoriali diversi da quello visivo.
Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e
semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle
limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni
soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il canale
sensoriale visivo.
3 MISURE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere
necessariamente coordinate con quelle di carattere gestionale, tenendo conto
che queste ultime possono, in caso di necessità, integrare o sostituire le
altre.
(*14) Le indicazioni fornite nella successiva descrizione
sono puramente indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno
sommate a quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di
prevenzione incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere
architettoniche.
3.1 Le misure per facilitare la mobilità
Le misure finalizzate a rendere più agevole l’esodo in caso
di emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo
e non esaustivo, i seguenti punti:
- adeguamento dei percorsi ai
requisiti di complanarità della pavimentazione;
- adeguamento delle scale ai
requisiti di comodità d’uso;
- eliminazione di gradini o soglie di
difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe;
- riduzione della lunghezza dei
percorsi di esodo;
- ampliamento dei passaggi di
larghezza inadeguata;
- installazione di corrimano anche
nei percorsi orizzontali;
- realizzazione di spazi calmi,
ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con l’obiettivo di
risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;
- realizzazione di ascensori di
evacuazione quando l’esodo è possibile solo attraverso le scale;
- adeguamento degli spazi antistanti
e retrostanti le porte ai requisiti di complanarità della/e pavimentazione/i;
- verifica della complessità
nell’utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in
relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da
applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per aprirle;
3.2 Le misure per facilitare l’orientamento
Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando
la cartellonistica di sicurezza con l’adozione di sistemi ad essa complementari
e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal D.Lgs n. 493 del 1996.
In particolare, dovrà essere verificato che la condizione
elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle capacita di comprensione
da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al
luogo stesso.
Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in
sostituzione alla cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad
esempio, tra le seguenti:
- (*15) realizzazione di sistemi di
comunicazione sonora;
- (*16) realizzazione di
(pavimentazioni e superfici verticali) in cui sono presenti riferimenti
tattili;
- verifica della presenza di altri
particolari indicatori;
- (*17) verifica che la segnaletica
(tattile) sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e,
possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La
percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse condizioni di
illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
- segnaletica luminosa e/o
lampeggiante.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati, (*18) (purché esperti
nei problemi di mobilità del settore di appartenenza, ovvero ricorrendo alla
consulenza di esperti indicati dalle associazioni di categoria).
3.2.1 LE MISURE PER FACILITARE LA PERCEZIONE
DELL’ALLARME E DEL PERICOLO
La percezione dell’allarme può avvenire attraverso segnali
acustici, segnali luminosi o vibrazioni.
Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l’allarme è trasmesso
attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni relative
all’evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto,
tra le misure atte a facilitare la percezione dell’allarme si possono
includere:
- Adozione di segnali acustici
contenenti informazioni complete sull’oggetto della comunicazione;
- Installazione di impianti di
segnalazione di allarme ottici;
- Installazione di impianti di
segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che
possono non percepire i segnali ottici o acustici).
3.2.2 LE
MISURE PER FACILITARE LA DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI
EMERGENZA.
L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da
intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una
valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle persone
presenti ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.
Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni
generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni
ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi di complessità
della risposta umana.
A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio
deve essere evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del
comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone stesse, anche
in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del
responsabile alla sicurezza.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il coinvolgimento
diretto e propositivo degli interessati.
Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le
istruzioni siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da
parte di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4
4 MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Il Decreto 10 marzo 1998 prevede che, all’esito della
valutazione dei rischi d’incendio e dei provvedimenti intrapresi per
eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della
sicurezza del luogo adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso d’incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in
conformità ai criteri di cui all’allegato VIII al decreto stesso. In tale piano
dovranno essere considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di
personale appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili
o temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al
punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo organizzativo e
gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e dalle misure edilizie
e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo restando che alcune
procedure specifiche saranno oggetto di trattazione nel documento indicato nel
punto 1.2., è possibile fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:
- ai fini dell’adozione di procedure
gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è
opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando
sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei
diretti interessati abitualmente ivi presenti;
- la persona o le persone incaricate
di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una
persona con difficoltà sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro
e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi
per facilitare la fuga;
- la persona o le persone incaricate
di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i
soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la
persona.
5 APPENDICE INFORMATIVA
5.1 Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere
architettoniche
• Legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati).
• Decreto ministeriale 16 giugno
1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
“Art. 4.6 Raccordi con la normativa antincendio.
Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire
l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di
incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e
nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti
antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita
costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o
impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono
“luogo sicuro statico” così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante
“termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”,
pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo
da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero
adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonoma da
parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi”.
• DPR 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici).
“Art. 18: Raccordi con la normativa antincendio.
Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando
le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme
stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236” .
5.2 Termini e definizioni di prevenzione incendi
I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche
definizioni successivamente introdotte da altrettanto specifiche norme di
prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di “spazio calmo”
fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi) e nel DM 19/8/96 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).
“Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante
con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o
impedite capacità motorie in attesa di soccorsi”.
5.3 Il DM 10 marzo 1998
Ai fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il
punto 8.3 del decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto
concerne altri aspetti qui considerati.
“8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari
dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza
antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che
possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere
presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con
arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di
emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a
rotelle ed a quelle con mobilità ridotta
6
Nel predisporre il piano di
emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle
persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità
limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo
che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento
di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio,
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al
trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità (* sostituire
con "capacità visiva") o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con
*visibilità (sostituire con "capacità visiva") limitata, siano in
grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che
lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone
con *visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la
possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze
occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un
ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed
inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione”.
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