Sommario: 1. Nozioni generali - 2. Novità del D. L. 76/2013 - 3. Casisistica giurisprudenziale.
Il contratto di lavoro intermittente, detto anche a chiamata, è un contratto di lavoro (disciplinato ab origine dal decreto legislativo n. 276/2003 – Legge Biagi) che si può attivare nel momento in cui si presenti la necessità di utilizzare un prestatore di lavoro per prestazioni a carattere discontinuo (quali ad esempio, addetti ai centralini, camerieri, receptionist, lavoratori dello spettacolo), laddove il datore di lavoro può servirsi della prestazione del lavoratore chiamandolo all’occorrenza.
Il contratto di lavoro a chiamata (che può essere a tempo determinato o indeterminato) è quel contratto mediante cui un lavoratore si rende disponibile, con carattere discontinuo e intermittente, allo svolgimento di una specifica mansione, su chiamata del datore di lavoro, nei limiti e con le modalità previste da specifiche disposizioni.
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1. Nozioni generali
Rispetto alla disciplina del 2003 la riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012 ha limitato i casi di ricorso a tale tipologia contrattuale.
E’ stato eliminato il lavoro intermittente per i c.d. periodi predeterminati (ovvero le vacanze pasquali o natalizie, le ferie estive) nell’arco dell’anno, del mese o della settimana.
La tipologia contrattuale in esame rimane possibile nelle situazioni determinate dalla stessa contrattazione collettiva nazionale (territoriale e/o aziendale) e nelle ipotesi di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni devono concludersi entro il 25esimo anno di età) oppure di età superiore ai 55 anni.
E’ prevista una indennità di disponibilità nella ipotesi in cui nel contratto di lavoro il prestatore si obbliga a rispondere alla chiamata.
La riforma del 2012 ha stabilito che il datore effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria pre – assuntiva, anche una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata dello stesso lavoratore, anche se all’interno di un ciclo mensile che sia stato già comunicato.
Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) attraverso mezzi telematici (fax, computer, ecc.).
Le citate modalità operative (per la comunicazione) sono state definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 nonché dalla Circolare ministeriale del 27 giugno 2013 n. 27.
A partire dalla data del 3 luglio 2013 i datori di lavoro, con alle proprie dipendenze lavoratori a chiamata, dovranno provvedere all’obbligo di comunicazione di chiamata del lavoratore, tramite il nuovo sistema previsto dal DM del 27 marzo 2013.
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Questo nuovo sistema prevede due possibilità di trasmissione della comunicazione:
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- via e mail all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
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- per il tramite del servizio informatico reso disponibile attraverso il portale click lavoroAccanto a queste due modalità, se ne aggiunge una terza per cui è possibile assolvere alla comunicazione tramite sms al numero 339/9942256, ma tale possibilità è esclusivamente destinata a prestazione da rendersi entro 12 ore dalla comunicazione.
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Secondo il Decreto l’invio dell’sms rappresenta un’eccezione rispetto alle modalità ordinarie
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Colui che trasgredirà a tali adempimenti incorrerà in una sanzione pecuniaria che varia da €. 400,00 ad €. 2.400,00.
2. Novità del D. L. 76/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2013 (n. 150) è stato pubblicato il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, denominato Decreto Lavoro, avente il dichiarato scopo di incentivare l’assunzione di personale dipendente, puntando ad aumentare il contenuto occupazionale nelle aziende, ridurre l’inattività e migliorare l’occupabilità dei giovani.
Con il decreto lavoro cambia il vincolo per l’assunzione, ovvero, la durata della prestazione non potrà essere superiore a 400 giornate nell’arco di un triennio.
Nel caso in cui venga superata tale soglia, il contratto intermittente verrà assimilato ad un’assunzione stabile a tempo indeterminato, con tutti i diritti che ne conseguono.
Al datore di lavoro che non comunica lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente non viene applicata la sanzione introdotta dalla legge n. 92/2012 (come sopra evidenziata),qualora risulti la volontà di non nascondere la prestazione stessa.
Qualora, cioè, il datore di lavoro sia in regola con il versamento dei contributi (rilevabile dalla documentazione) si presume che non “abbia una volontà fraudolenta”.
Tali disposizioni si applicheranno alle prestazioni lavorative successive alla entrata in vigore del decreto n. 76/2013.
SCHEMA RIEPIOGATIVO
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Numero massimo di giornate di lavoro
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Il legislatore non aveva mai posto un limite al numero di prestazioni eseguibili dal prestatore di lavoro intermittente nel periodo contrattuale.
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Il decreto n. 76/2013 ha introdotto il limite complessivo di 400 giorni nell’arco di tre anni solari, a superamento dei quali il rapporto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato[1].
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Regime sanzionatorio
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Il datore che non provvede all’inoltro della comunicazione di chiamata entro il termine previsto, è passibile di una sanzione pecuniaria.
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L’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 76/2013 prevede che tale sanzione non trova applicazione qualora il datore abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della chiamata non comunicata.
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Contratti di lavoro sottoscritti per le ipotesi previste dalla vecchia normativa: proroga della scadenza
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La legge n. 92/2012 aveva già stabilito la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di tale disposizione a partire dalla data del 17 luglio 2013.
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Il decreto legge n. 76/2013 ha esteso tale termine fino alla data del 1 gennaio 2014.
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3. Casisistica giurisprudenziale
Con la sentenza del Tribunale di Trento del 10 gennaio 2013 il giudice del lavoro, in una controversia concernente il lavoro di un cameriere in un ristorante, ha accertato che si trattava di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, non avendo la parte datoriale “prodotto sufficiente documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza degli elementi essenziali del contratto di lavoro intermittente per cui è prevista la forma scritta ad probationem”.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro intermittente sia stato stipulato prevedendo l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata, senza poter scegliere se rifiutarla, compete al lavoratore l’indennità di disponibilità nella misura del 20% della retribuzione prevista dal CCNL
Tribunale Firenze n. 1234/2012
Nel caso in cui un dipendente assunto ”a chiamata” sia inserito nell’organico e sia a disposizione del datore di lavoro prestando attività di lavoro continuativa in maniera stabile e non occasionale il rapporto di lavoro intermittente è invalido e si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Trib. Firenze Sent. 25 gennaio 2011
Il contratto di lavoro intermittente non viola il principio di parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, di cui all'art. 141 CE, e all'art. 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE; né compromette l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, di cui all'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE.
Corte Giust. CE Sentenza 12/10/2004, n. C-132/02 - Pres. Skouris - Rel. Macken - Avv. Kokott - Wippel c. Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KGTratto da: Il Lavoro nella Giurisprudenza N. 12/2005
(Altalex, 27 luglio 2013. Articolo di Manuela Rinaldi)
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