giovedì 23 gennaio 2014

Quanti estintori sulle navi da pesca?

Quanti estintori sulle navi da pesca?

Mentre siamo in attesa dell’approvazione del provvedimento di armonizzazione del TU 81/08 con il DLgs 298/1999*, la Cassazione Penale, Sez. 3, 17 dicembre 2013, n. 50935, si è occupata del Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera ed in particolare dell’obbligo di estintori a bordo.
Con sentenza del 28/11/2007 il Tribunale di Vasto aveva condannato il proprietario di un motopeschereccio per aver omesso di provvedere alla revisione di due estintori già installati a bordo del natante e alla dotazione di altri due dispositivi antincendio prescritti dal regolamento di sicurezza (DM 218/2002)**.
Sul ricorso dell’interessato la Corte di Cassazione è intervenuta facendo osservare che l’art. 1231 del cod. nav. prescrive a “chiunque” e quindi anche al proprietario e non solo al comandante della nave (come sostenuto invece dal ricorrente) l’obbligo di “osservare una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione”.
Sul secondo punto oggetto di controversia e cioè sulla dotazione degli estintori a schiuma o a polvere o a Co2, la Cassazione ha chiarito che il Regolamento di cui al DM 218/2002, prescrive un diverso numero di estintori “la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale installata…. e del numero dei locali presentì, in particolare essendo previsto un diverso numero in prossimità dell’apparato motore (uno o due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74 Kw”.
Da qui la riconosciuta necessità della presenza di quattro estintori a bordo, in conseguenza della individuazione della potenza dell’imbarcazione, la cui informazione sarebbe spettata al proprietario dell’immobile, che invece non l’ha fornita.
La mancata specificazione di questa informazione tecnica ha fatto pesare sul proprietario la responsabilità che ha sortito la sentenza di condanna della Corte d’appello, confermata ora dalla Cassazione.
* “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”. I contenuti del DLgs 298 sono stati ritenuti inadeguati dall’UE perché obiettivamente incerti ed ambigui.

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