I coordinatori senza aggiornamento perdono l’operatività
Per effetto dell’art. 98, c. 2 del TU 81/08, i coordinatori per la progettazione e quelli per l’esecuzione dei lavori sono tenuti all’aggiornamento a cadenza quinquennale, di 40 ore e con i contenuti minimi elencati nell’apposito All. XIV del TU per la sicurezza.
Che succede se gli interessati sono inadempienti a questa prescrizione?
Lo ha chiesto alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.
La risposta, pubblicata il 19 dicembre 2013 insieme ad altri interpelli, è stata che i coordinatori non possono esercitare gli incarichi fintanto che “non completino l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso”.
La Interpelli, allo scopo, ha richiamato l’Accordo Stato-Regioni del luglio 2012 nella parte in cui sono riportate le disposizioni a carico degli Rspp e degli Aspp i quali, se non adempiono all’obbligo dell’aggiornamento nei tempi previsti, perdono la propria operatività”.
La Commissione ha anche chiarito che la partecipazione dei coordinatori ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 “non costituisce credito formativo per gli anni successivi e ciò perché “l’All. XIV (del TU sulla sicurezza, sopra richiamato) individua unicamente i contenuti minimi di tale percorso (formativo, Nda)”.
È bene ricordare, che, a norma del citato art. 98 del TU, oltre a possedere il requisito del titolo di studio (comma 1, lett. a, b, c), i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili* devono aver frequentato “uno specifico corsoin materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia”.
Lo stesso comma 2 dell’art. 98 ricorda che “fermo restando l’obbligo di aggiornamento…,sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore … (del TU, Nda) **.
* Titolo IV del TU 81/08
** Il TU – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 – è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.
** Il TU – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 – è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.
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