Articolo 25 - Obblighi del medico
competente
D.lgs.
9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
REV.
MAGGIO 2014 - VERSIONE AGGIORNATA
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione
e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce,
sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati,
presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con
salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione
del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del
datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da
altre disposizioni del presente decreto;
f) Lettera soppressa
dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti
con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e
requisiti di cui all’articolo
38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
SanzioniPenali
Sanzioni per il medico competente
• Art. 25, co. 1, lett. a): con riferimento alla valutazione dei
rischi: arresto
fino a tre mesi o ammenda da 438,40
a 1753,60 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]
• Art. 25, co. 1, lett. b), c), g): arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]
• Art. 25, co. 1, lett. d), e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]
• Art. 25, co. 1, lett. l): arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]
Sanzioni Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
• Art. 25, co. 1, lett. e), secondo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
Sanzioni per il medico competente
• Art. 25, co. 1, lett. h), i): sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)]
Note
all’Art. 25
Richiami
all’Art. 25:
- Art. 18,
co. 3-bis - Art. 41, co. 5 - Art.
186, co. 1 - Art. 230, co. 1 - Art. 243,
co. 2 e 4 - ALL. 3A
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