giovedì 24 luglio 2014

Il PID (Prospetto informativo disabili) deve essere trasmesso telematicamente entro il 15 febbraio


I datori di lavoro di aziende con più di 15 dipendenti sono tenuti a inviare ogni anno, al servizio provinciale informatico di competenza territoriale, il Prospetto informativo disabili (PID), che è la dichiarazione dalla quale risulta la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, ex L. 68/99*.
Per l’anno in corso la presentazione deve avvenire, tra il 10 gennaio (dalle ore 19.00) e fino al 15 febbraio 2014, tramite il sistema sussidiario messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. (accesso al sistema)
Nel PID vanno indicati:
  • il numero complessivo di lavoratori dipendenti in forza all’azienda sotto la data del 31.12.2013;
  • la base di computo, e cioè il numero di dipendenti rilevante** per stabilire la quota di riserva;
  • il numero e i nominativi dei disabili e appartenenti alle altre categorie protette già assunti;
  • il numero dei posti/mansioni di lavoro disponibili per disabili e appartenenti alle altre categorie protette, utili per adempiere all’obbligo della 68/99.
La nota del Ministero del Lavoro 12.12.2013 ha ricordato i nuovi ulteriori contenuti, rispetto agli anni scorsi, che nella materia sono state apportate dal Decreto del 17.09.2013, e cioè:
  • la data di fine della sospensione dagli obblighi occupazionali accordata dal Servizio provinciale;
  • l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del datore di lavoro che effettua l’invio;
  • il numero dei disabili previsti nel piano di assunzione contenuto nelle convenzioni approvate.
L’art. 15, c. 1, della legge 68/99 prevede, a carico dei datori di lavoro, una sanzione di 635,11 euro per ritardato invio del PID, maggiorata di Euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo, e, per la mancata assunzione di un lavoratore disabile, trascorsi i 60 giorni dalla data dell’obbligo, una sanzione di 62,77 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non assunto.
* Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in vigore dal 17.1.2000.
** Agli effetti della determinazione del numero di disabili da assumere, sono computatitutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (L.92/2012),esclusi i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (L.383/2001).

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