mercoledì 2 luglio 2014

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici

Generale    by Secondo MartinoCommenti chiusi
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubbliciMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014 

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico.

Da rilevare come, nel campo dei lavori pubblici, le uniche conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del D.L. sono quelle relative alla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d'opera all'ANAC (art. 37).

Art. 19 

(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione) 

1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore del presente decreto. 
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata Autorita'  nazionale anticorruzione
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
  a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,  finanziarie  e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al comma 2; 
  b) la riduzione non inferiore al venti per  cento  del  trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
  c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. 
4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri. 
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale anticorruzione: 
  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme  di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) salvo che il fatto  costituisca  reato,  applica,  nel  rispetto delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di comportamento. 
6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. 
7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. 
8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4. 
9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,  13  e  14  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al  Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto. 
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata  in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a  riordinare  le funzioni di cui al comma 9 in materia di  misurazione  e  valutazione della  performance,  sulla  base  delle   seguenti   norme   generali regolatrici della materia: 
  a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche; 
  b) progressiva integrazione del  ciclo  della  performance  con  la programmazione finanziaria; 
  c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
  d) validazione esterna dei sistemi e risultati; 
  e)  conseguente  revisione   della   disciplina   degli   organismi indipendenti di valutazione. 
11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri puo'  avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in posizione di fuori ruolo  o  di  comando  per  lo  svolgimento  delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 
12. Il comma  7,  dell'articolo  13,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 
14. Il Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.  315  e' soppresso. 
15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.  190, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessun commento:

Posta un commento