(articolo 293, articolo
294,comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1
e 2)
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a)
|
alle aree classificate come pericolose in conformità dell'
ALLEGATO XLIX, in tutti i casi
in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di
lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli
derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
|
b)
|
ad attrezzature in aree non esposte a rischio di
esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle
attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
|
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una
sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni
dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla
protezione contro le esplosioni:
a)
|
il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le
istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
|
b)
|
è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le
attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando
interferiscono con altre operazioni di lavoro.
|
Le autorizzazioni al lavoro sono
rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2.
Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali
o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a
rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro
o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente
sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le
misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro
dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonchè la struttura
del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate,
tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al
minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per
detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo
gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono
avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le
condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento
sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio
sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori
possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione
per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano
formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto
per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di
dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e
formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le
esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a)
|
deve essere possibile, quando una interruzione di energia
elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del
funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione,
indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta
interruzione;
|
b)
|
gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento
automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste
devono poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la
sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale
competente;
|
c)
|
in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve
essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da
non costituire più una fonte di pericolo.
|
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
2.11. Qualora venga rilevata in
qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente
superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza
all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi
idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal
sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione
massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile
assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono
essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per
bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per
ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono
essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i
quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo
101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per
le squadre di salvataggio.
Qualora il documento sulla
protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non
preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20,
apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21,
apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22,
apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
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