Quando si lavora nei locali sotterranei
L’articolo 65 del TU 81/08 vieta di adibire lavoratori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente) ma ammette la deroga “quando ricorrano particolari esigenze tecniche”. Ed in queste circostanze occorre assicurare idonee condizioni di:
- Aerazione
- illuminazion;
- di microclima.
Beninteso poi, in caso di emergenza:
- la possibilità di una rapida e sicura evacuazione di tutte le persone presenti nei locali.
Già nel passato la Cassazione si era occupata di lavori caratterizzati da particolari esigenze tecniche atte a rendere indispensabile l’impiego di locali sotterranei o semisotterranei e aveva stabilito (Cass. sez. III pen. 8046-1991) che è necessaria ed obbligatoria l’autorizzazione dell’ASL territorialmente competente.
In altra circostanza (Cass. sez. III pen. n. 365/1996) aveva deciso sulla possibilità di derogare al divieto in questione a patto che si fornisca garanzia “dell’esistenza di condizioni di lavoro accettabili ” e cioè:
- Assenza di emanazioni nocive;
- non esposizione a temperature eccessive.
Ad una diversa norma (DPR 320/1956) si deve fare riferimento quando i locali sotterranei sono “le gallerie, le caverne, i pozzi e simili” in cui “vengono eseguiti solo lavori di costruzione, manutenzione e riparazione”. Questi alcuni adempimenti del DPR 320 – con le scadenze operative – a carico del datore di lavoro:
- Notifica dei lavori (prima dell’inizio);
- controllo degli scavi non armati (dopo ogni brillamento di mine);
- controllo delle armature dello scavo (giornalmente),
- controllo delle maschere antipolvere (alla fine di ogni turno di lavoro).
Il datore di lavoro, inoltre, deve prendere i provvedimenti necessari nei luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, garantendo, con mezzi tecnici adeguati, un efficace controllo durante la presenza dei lavoratori.
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