Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’allegato 1 del DPR 151/2011 (Nuovo regolamento) in relazione:
- alla dimensione dell’impresa;
- al settore di attività;
- alla esistenza di specifiche regole tecniche;
- alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L’elenco delle attività è soggetta a modifiche in relazione al“mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio”.
Per le attività delle categoria A e B (*) i VV. F. ricevuta la richiesta di certificazione prevenzioni incendi, entro 60 giorni, eseguono controlli e visite tecniche:
- per accertare il rispetto delle prescrizioni in materia;
- per accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
I controlli sono disposti: 1) con metodo a campione; 2) in base a programmi settoriali, per categorie di attività; 3) nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
Se i VV.F. accertano carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti, adottano provvedimenti: a) di divieto di prosecuzione dell’attività
b) di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti.
b) di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti.
Peraltro, se la struttura, entro 45 gg., conforma l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, i VV.F. rilasciano copia del verbale della visita tecnica con l’esito positivo.
(*) La categoria C si riferisce ad attività previste nelle categorie A e B ma che presentano caratteristiche di rischio più “ampio” (esempio: un albergo – che è sottoposto a visite e controlli per la prevenzione incendi solo se ha una capacità ricettiva di almeno 25 pl – viene inserito nella categoria A se la capacità è fino a 50 pl, nella categoria B se la capacità è fra i 50 e i 100 pl, nella categoria C se la capacità supera i 100 pl).
Info: link temporaneo Decreto 7 agosto 2012.
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