lunedì 10 marzo 2014

compiti di primo soccorso e prevenzione degli incendi

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Il datore di lavoro NON può più svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione degli incendi

Nelle aziende con più di 5 lavoratori, il datore di lavoro NON può più svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazionePertanto le aziende che si trovano nella condizione di aver organizzato il servizio di prevenzione e protezione contando nella formazione del datore di lavoro, devono quanto prima procedere a nominare e formare nuovi addetti sia per il primo soccorso, sia per la prevenzione incendi.
Quanto sopra riassunto è scritto nell'articolo 34:
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
In rosso le modifiche apportate dal d.lgs 106/2009 al d.lgs 81/2008
 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
 1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;
[...omissis]

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