domenica 23 novembre 2014

Per poter eseguire contratti in Polonia: 4. Soggiorno e obbligo di notifica - Riepilogo

4. Soggiorno e obbligo di notifica
L’obbligo di notifica del soggiorno per i lavoratori stranieri viene solitamente ottemperato dall’albergo che li ospita o dal proprietario dell’alloggio, nel Comune in cui gli stranieri abitano temporaneamente, a condizione che il soggiorno duri meno di 3 mesi. Per soggiorni superiori a 3 mesi è invece necessario annunciarsi presso il locale ufficio di distretto (“Wojewodschft”).
Dopo l’adesione della Polonia a Schengen (avvenuta in data 21.12.2007) non viene più effettuato quasi nessun controllo alla frontiera polacca con gli Stati UE limitrofi. È quindi sufficiente annunciarsi all’ufficio competente indicando, con una semplice dichiarazione spontanea, la durata del proprio soggiorno.
Gli stranieri che desiderano rimanere in Polonia soggiacciono all’obbligo di notifica: entro 72 ore dal loro arrivo sul territorio polacco devono annunciarsi presso il locale ufficio competente. Se soggiornano in albergo, di solito è il personale alberghiero ad occuparsi di sbrigare per essi le formalità; se invece abitano presso un privato, tocca a quest’ultimo effettuare la notifica. In tutti questi casi, per effettuare la notifica è sufficiente presentare un documento personale di identificazione valido.
I cittadini dell’UE che soggiornano in Polonia per un periodo superiore a 3 mesi, oppure che si installano a titolo permanente nel Paese, devono effettuare la cosiddetta registrazione del soggiorno. La richiesta di registrazione del soggiorno va presentata al più tardi un giorno dopo lo scadere del termine di 3 mesi di soggiorno, contando dal giorno del loro arrivo in Polonia. Se un cittadino dell’UE è detentore di un permesso di soggiorno o di un permesso di insediamento oppure di un permesso di residenza CE a tempo indeterminato, non è obbligato a fare registrare il proprio soggiorno.



5. Riepilogo
L’adesione della Polonia all’UE ha coinciso con l’abolizione pressoché totale, nel Paese, di tutti gli ostacoli al commercio e di tutte le limitazioni nell’accesso al mercato per le imprese edili provenienti dall’UE e dalla Svizzera.
Le aziende che pagano le tasse sulla loro attività economico-commerciale con l’ufficio delle imposte in Svizzera oppure in uno degli Stati membri dell’UE, non sono tenute ad adottare particolari misure per quanto riguarda l’erogazione di servizi o prestazioni oppure per l’attuazione di contratti d’opera in Polonia. Comunque, come appena illustrato, la procedura per il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto dipende dal tipo di servizio o di prestazione erogati: in certi casi, infatti, la registrazione come contribuente IVA in Polonia può risultare vantaggiosa o addirittura obbligatoria.
È molto importante redigere bene i contratti, in maniera valida e corretta (contratti per l’erogazione di servizi o prestazioni e contratti d’opera). In caso di incarichi pubblici aggiudicati con gare pubbliche d’appalto è estremamente importante conoscere a fondo sia le procedure per l’aggiudicazione, sia l’oggetto del concorso e le consuetudini locali.
Per finire, è altresì decisivo essere in grado di curare una valida comunicazione (competenze linguistiche) sia nella fase di aggiudicazione dei lavori sia durante l’esecuzione del progetto. Alle ditte impegnate in grandi progetti raccomandiamo vivamente di avvalersi di un esperto locale qualificato (“Pool of Experts”). 


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