domenica 23 novembre 2014

Per poter eseguire contratti in Polonia: 2 IMPOSTE

2. Imposte

2.1. Imposta sul reddito
Come sancito negli accordi stipulati dalla Polonia con altri Stati, non vi è l’obbligo di regolare l’imposta sul reddito con l’ufficio delle imposte polacco per i collaboratori (assunti a tempo indeterminato) delle ditte provenienti da un altro Paese membro dell’UE oppure dalla Svizzera. Tutte le tasse vengono infatti fatturate nel Paese di provenienza. Neppure i lavoratori stranieri in Polonia assunti da ditte estere prive di sede sociale o di domicilio in Polonia devono dichiarare l’imposta sul reddito all’ufficio delle imposte polacco, a condizione che il loro soggiorno – calcolato nell’arco dei 12 mesi seguenti alla data d’arrivo sul suolo polacco – non duri più di 183 giorni.

2.2. Imposta sul valore aggiunto
Al fine di agevolare il conteggio dell’IVA (ad es. in relazione all’acquisto di materiale in Polonia per poter erogare servizi o prestazioni), si raccomanda vivamente di annunciarsi di propria iniziativa presso l’ufficio delle imposte polacco per regolare l’IVA; in Polonia, gli artigiani possono infatti annunciarsi come contribuenti IVA anche se la loro ditta non ha sede in Polonia oppure se non ha una succursale o se non è attiva commerciale ed economicamente in Polonia. Se si annunciano come contribuenti IVA, essi beneficiano dei medesimi diritti e obblighi in fatto di imposta sul valore aggiunto alla pari delle aziende polacche. Il conteggio dell’IVA può venire regolato in Polonia, calcolando l’IVA dichiarata apertamente insieme all’imposta fatturata.

In base alle regole comunitarie , la fornitura di merce all’interno dell’UE è esente da IVA. Ecco illustrati,
qui di seguito, i principi di applicazione per tali regole:
a. fornitura in un altro Paese dell’UE;
b. l’acquirente in uno Stato dell’UE deve essere un’azienda (ovvero deve avere un numero di identificazione
IVA);
c. l’acquisto di merce deve avvenire nel Paese dell’acquirente secondo le norme in fatto di IVA.
I lavori di costruzione e di montaggio, l’esecuzione e la fornitura compreso il montaggio (su suolo polacco) sono considerati come fatturati interni e sono dunque soggetti a imposizione fiscale in Polonia. In altre parole, i subfornitori, gli artigiani e le imprese edili straniere che vendono verso la Polonia macchinari e apparecchia- ture (compreso il montaggio sul posto) devono pagare l’IVA in Polonia.
Per questo motivo essi possono (al contrario delle persone fisiche, per le quali ciò è un obbligo) farsi registrare in Polonia come contribuenti IVA, fatturare l’IVA ai loro clienti polacchi e regolare il conteggio dell’IVA con l’ufficio delle imposte polacco; quale base di calcolo per il fatturato soggetto a imposta viene preso in considerazione il valore complessivo compreso il montaggio (ad es. per un’installazione elettrica oppure per un impianto idraulico).

Per facilitare il pagamento dell’imposta sulla cifra d’affari per merci e servizi è stata introdotta la possibilità
di un “conteggio reverse-charge” per alcuni servizi e prestazioni: sostanzialmente in questo Download from:
modo l’erogatore straniero di servizi o prestazioni può addossare all’acquirente polacco l’imposta dovuta per tali servizi o prestazioni, oppure per i contratti d’opera. Questa speciale forma di conteggio dell’imposta vale unicamente per determinati servizi o prestazioni e soltanto se l’erogatore di servizi o prestazioni non ha né una sede sociale né un domicilio in Polonia.

Il principio alla base del meccanismo del “reverse-charge” si applica nei seguenti casi:
1. persone fisiche o giuridiche nonché unità di organizzazioni che non hanno personalità giuridica e che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio sul territorio di uno Stato terzo oppure
2. contribuenti che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio sul territorio della Comunità europea, ma in un altro Paese rispetto allo Stato dell’erogatore dei servizi o delle prestazioni;
- il luogo di adempimento è il luogo in cui il destinatario di un servizio o di una prestazione (oppure di un contratto d’opera) ha la sua sede o il suo stabilimento d’impresa. Se nessuno di questi luoghi è indicato, allora vale l’indirizzo stabile oppure il domicilio fisso del destinatario del servizio o della prestazione. In questo caso, l’imposta sulla cifra d’affari per le merci e i servizi o le prestazioni deve venire conteggiata e pagata dal destinatario del servizio o della prestazione. Soluzioni simili sono indicate nella Direttiva IVA 2006/112/CE, all’art. 56.

Notabene: consultare l’elenco dei servizi e delle prestazioni per i quali è lecito ricorrere al “reverse-charge”.

Esempio: i servizi o le prestazioni che rientrano nel meccanismo del “conteggio reverse-charge” e che sono in relazione con un immobile, sono soggetti a imposizione fiscale nel luogo in cui sorge l’immobile.
Nel caso di erogazione di servizi o prestazioni relativi a immobili (come i servizi o le prestazioni erogati da esperti patrimoniali o da agenti immobiliari, nonché i preparativi e l’esecuzione di lavori di costruzione, oppure architetti e supervisione tecnica di cantieri), il luogo di adempimento corrisponde al luogo dove sorge l’immobile. È importante che sulla fattura figurino il numero di identificazione IVA sia di chi la emette sia del suo destinatario, in modo tale che l’imposta sulla cifra d’affari possa venire conteggiata correttamente per ognuna delle due imprese da parte del rispettivo ufficio delle imposte.
Le ditte estere, i cui lavori in Polonia durano più di 12 mesi, vengono automaticamente parificate ad aziende attive commercialmente in Polonia. In altre parole, in questo caso vengono considerate automaticamente
come succursali polacche, e soggiacciono dunque ai seguenti obblighi: annunciarsi presso l’ufficio delle imposte, iscriversi nel registro di commercio, pagamento delle normali tasse e imposte, imposizione fiscale, conteggi IVA ed, eventualmente, pagamento dell’imposta sul reddito.

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