DECRETO
MINISTERIALE 1° marzo 1974
Norme per l'abilitazione alla conduzione
di generatori di vapore (G.U.
16 aprile 1974, n. 99).
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA
SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
Visto il regio decreto-legge 9 luglio
1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo
della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n.
824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del precitato
regio decreto-legge numero 1331;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del
regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale
fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità di aggiornare la
normativa vigente in armonia alle esigenze del progresso tecnico ed alla legge
25 novembre 1971, n. 1041;
Udito il consiglio tecnico
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Decreta:
Capo I
CLASSIFICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
ALLA CONDUZIONE
DEI GENERATORI DI VAPORE E REQUISITI
GENERALI
PER IL RILASCIO DEGLI STESSI
Art. 1
(Certificati di abilitazione)
I certificati di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:
il certificato di 1° grado abilita alla
conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
il certificato di 2° grado abilita alla
conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità
fino a 20 t/h di vapore;
il certificato di 3° grado abilita alla
conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità
fino a 3 t/h di vapore;
il certificato di 4° grado abilita alla
conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità
fino a 1 t/h di vapore.
Art. 2
(Determinazione della producibilità)
Il valore della
producibilità da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti
dall'art. 1 è quello della producibilità massima continua dichiarato dal
costruttore e riportato nel libretto matricolare del generatore.
Ove il valore di cui al precedente comma
non fosse specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
4° grado: valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
3° grado: valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
2° grado: valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 m²;
1° grado: nessuna limitazione.
Art. 3
(Modalità e requisiti per l'ammissione
agli esami e per il rinnovo dei certificati di abilitazione)
I certificati di abilitazione vengono
rilasciati a norma del presente decreto, previo esito favorevole degli esami di
abilitazione di cui appresso.
Per l'ammissione agli esami l'aspirante
deve avere età non inferiore a 18 anni compiuti.
L'aspirante deve presentare
all'ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione ha luogo la
sessione di esami a cui intende partecipare, apposita domanda su carta legale
nella quale deve dichiarare il grado di abilitazione che intende conseguire.
Alla domanda devono essere allegati:
a) il certificato di nascita comprovante
che l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda;
b) il certificato medico di idoneità
psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non
anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando di
esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o
dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici
all'uopo autorizzati;
c) il libretto personale di tirocinio, con
le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto;
d) due fotografie formato tessera di data
recente, firmate sul verso dall'aspirante.
Il certificato di abilitazione ha validità
di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade comunque al compimento del
65° anno di età del conduttore abilitato.
L'ispettorato provinciale del lavoro
provvede al rinnovo dei certificati di abilitazione, su domanda degli
interessati, alla scadenza del quinquennio; la domanda dovrà essere corredata
dal certificato medico rilasciato dai medici indicati al precedente art. 3, dal
quale risulti il permanere della idoneità psico-fisica del conduttore.
Capo II
TIROCINIO
Art. 4
(Libretto
personale di tirocinio)
Salvo quanto disposto dagli articoli 19 e
20 del presente decreto, l'aspirante al conseguimento di un certificato di
abilitazione, per poter comprovare l'effettuazione del periodo di tirocinio
prescritto, deve provvedersi del libretto personale di tirocinio.
Art. 5
(Modalità per il rilascio del libretto di
tirocinio)
Per ottenere il rilascio del libretto di
tirocinio, l'interessato deve presentare domanda alla sezione dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione
l'aspirante abbia la propria residenza, corredata da:
a) fotografia di data recente, formato
tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b) certificato di nascita;
c) certificato di studi compiuti.
La sezione dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione, accertata la regolarità della documentazione,
provvede gratuitamente al rilascio del libretto personale di tirocinio
all'interessato.
Il giorno della presentazione della
domanda, l'interessato deve aver compiuto sedici anni di età.
Art. 6
(Durata del tirocinio)
Per l'ammissione agli esami per il
conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è necessario che
l'aspirante sia in possesso dei requisiti sotto indicati:
1° grado: a) sia in possesso di laurea di
ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico
nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente
alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria
navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma
di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in
possesso del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto,
da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria
(1);
b) abbia prestato un tirocinio di 180
giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di
oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di
vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m²;
2° grado: abbia prestato un tirocinio di
240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità
di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore
avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m²;
3° grado: abbia prestato un tirocinio di
180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità
di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di
vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m²;
4° grado: abbia prestato un tirocinio di
150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile
dall'obbligo del conduttore patentato.
----------
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1,
D.M. 7 febbraio 1979.
Art. 7
(Frazionamento
del periodo di tirocinio)
Il tirocinio può essere effettuato in non
più di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i suddetti periodi non
intercorra un lasso di tempo superiore ad un anno. Comunque ai fini della sua
validità, tra la data di completamento del tirocinio e quella di presentazione
della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad
un anno.
Art. 8
(Validità del tirocinio)
Il tirocinio è valido per la
partecipazione ad una sola sessione di esami e la data di inizio dello stesso
non può essere anteriore a quella di rilascio del libretto personale di
tirocinio.
Il prescritto periodo di tirocinio si
computa dalla data di inizio alla data di chiusura di esso apposte sul relativo
libretto dall'utente del generatore presso il quale il tirocinio suddetto viene
effettuato; comunque, la data della fine del tirocinio non deve essere
posteriore a quella indicata nel bando di esami, quale data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
A comprova dell'esecuzione del periodo di
tirocinio prescritto, devono essere apposte sul libretto una dichiarazione
firmata del conduttore patentato sotto la guida del quale l'aspirante ha
effettuato il tirocinio ed una firma di convalida dell'utente del generatore.
Qualora nel corso del periodo di tirocinio
si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il conduttore o
l'utente, devono essere rinnovate le annotazioni riguardanti l'apparecchio, la
dichiarazione del conduttore e la firma dell'utente, a seconda del caso
verificatosi.
Agli effetti dell'ammissione agli esami è
necessario l'accertamento, da parte dell'agente tecnico dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione, della rispondenza della
dichiarazione del conduttore patentato.
Art. 9
(Riduzione del tirocinio)
La durata del tirocinio, di cui ai
precedenti articoli, è ridotta di un terzo in favore dell'aspirante in possesso
di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di frequenza, con buon
esito, di un corso per conduttori di generatori di vapore, relativo al grado
che intende conseguire, autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) certificato di abilitazione di 3° e 4°
grado ai fini del conseguimento dell'abilitazione immediatamente superiore.
Le riduzioni suddette non sono cumulabili
fra loro.
Art. 10
(Tirocinio supplementare)
Il candidato che non abbia conseguito
l'idoneità in una sessione di esami prevista dagli articoli 12 e seguenti del
presente decreto, per essere ammesso ad altra sessione di esami deve compiere
un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio
prescritto per il tipo di abilitazione per il conseguimento della quale non è
stato riconosciuto idoneo.
Il tirocinio
supplementare è obbligatorio anche per il candidato che, per l'ammissione agli
esami in cui sia stato respinto, abbia beneficiato di equipollenza, ai sensi
dell'art. 19 del presente decreto.
Il tirocinio supplementare deve essere
effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del presente
decreto.
Art. 11
(Modalità per l'accertamento di tirocinio)
Gli agenti tecnici dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione, in occasione dei sopralluoghi o
di verifiche, dopo aver constatato, su richiesta dell'aspirante conduttore che
lo stesso effettua il tirocinio pratico sotto la guida del conduttore patentato
e presso il generatore del tipo indicato nel libretto personale di tirocinio,
appongono sul libretto stesso la dichiarazione dell'accertamento eseguito.
Capo III
ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE
DI GENERATORI DI VAPORE
Art. 12
(Sessione di esami)
Le sessioni di esami per il conseguimento
dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolte nelle
epoche e nelle località indicate nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
Ogni modifica od integrazione al suddetto
prospetto è determinata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
I dirigenti degli ispettorati provinciali
del lavoro competenti per territorio sono autorizzati a tenere ogni anno, nelle
epoche fissate, le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore, che saranno rese note, mediante manifesto, a cura
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Art. 13
(Prove di esame e programma)
Gli esami di abilitazione consistono in
prove teorico-pratiche entro i limiti dei programmi, stabiliti in relazione al
grado di abilitazione da conseguire, di cui all'allegato 2 annesso al presente
decreto.
La prova pratica deve essere effettuata su
un generatore di vapore in funzione.
Art. 14
(Ammissione agli esami dei candidati)
Le deliberazioni della commissione di
esame di cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, relative
alla regolarità dei documenti, all'attendibilità delle dichiarazioni previste,
all'ammissibilità dei candidati stessi, sono definitive.
La commissione redige un verbale dal quale
risultino, per ciascun candidato non ammesso, le ragioni della esclusione.
Art. 15
(Risultati degli esami)
Dei risultati
degli esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai
commissari. I risultati finali degli esami sono comunicati mediante affissione
all'esterno del locale degli esami.
Chiusa la sessione di esami, il presidente
della commissione comunica i risultati all'ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio nonché alla sezione dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione nella cui circoscrizione ha avuto luogo la
sessione stessa.
La commissione deve elencare i candidati
non ammessi agli esami, quelli respinti e quelli riconosciuti idonei, e deve
indicare, per ciascuno degli idonei, il grado di abilitazione conseguito.
Art. 16
(Compensi ai componenti delle commissioni)
Ai componenti ed al segretario delle commissioni
esaminatrici è dovuto - salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato - per ciascun candidato
esaminato, un compenso nella misura fissata dal decreto ministeriale 2 agosto
1965, n. 214.
Ai medesimi sono dovuti, inoltre, quando
debbono recarsi fuori dal luogo di residenza, le indennità di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per la categoria di
appartenenza (1).
All'esperto di cui al punto 3) dell'art.
29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, qualora sia estraneo all'amministrazione
pubblica, compete, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato in attività di
servizio, con qualifica non superiore a quella di dirigente generale (1).
----------
(1) Comma così sostituito dall'art. 2,
D.M. 7 febbraio 1979.
Art. 17
(Spese per le sessioni di esami)
Gli oneri relativi allo svolgimento delle
sessioni di esami, ivi compresi quelli per il funzionamento delle commissioni
di cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono a carico
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Sono parimenti a carico dell'Associazione
anzidetta, gli oneri per la corresponsione dei compensi e per il rimborso spese
di cui al precedente art. 16, eccettuati i trattamenti di missione
eventualmente spettanti ai presidenti ed ai segretari delle commissioni
esaminatrici, posti a carico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
L'Associazione nazionale per il controllo
della combustione provvede alla formazione del rendiconto ed alla liquidazione
delle spese e degli onorari.
Qualora dovesse rendersi necessario il
pagamento di alcune spese prima della compilazione del rendiconto, le stesse
saranno anticipate di volta in volta dall'Associazione suddetta.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvederà, in apposito capitolo
del proprio bilancio, alla previsione delle spese necessarie per le competenze
attribuitele dal presente decreto, che saranno coperte dalle entrate derivanti
dai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 16 giugno
1927, n. 1132.
Nella determinazione delle tariffe da
proporre, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n.
824, il consiglio di amministrazione dell'Associazione indicherà le
maggiorazioni percentuali da apportarsi, redistribuite equamente tra le diverse
categorie di utenti, onde far fronte agli oneri di cui al comma precedente.
Capo IV
RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
EQUIPOLLENZE E DUPLICATI
Art. 18
(Rilascio dei certificati di abilitazione)
Il certificato di abilitazione conforme al
modello allegato 3 annesso al presente decreto è rilasciato dall'Ispettorato
provinciale del lavoro in base al verbale della commissione esaminatrice. Detto
certificato sarà consegnato personalmente al titolare o direttamente o a mezzo
dell'Arma dei carabinieri, o a mezzo di pubblici ufficiali.
L'autorità che procede alla consegna del
certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare e far
apporre, in sua presenza, la firma sul certificato stesso; deve altresì
rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna e trasmetterla al competente
ispettorato provinciale del lavoro, insieme con la sua dichiarazione di aver
adempiuto a quanto sopra indicato (1).
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 3,
D.M. 7 febbraio 1979.
Art. 19
(Equipollenza di tirocinio)
Il periodo di servizio compiuto alla
conduzione di generatori di vapore sottoposti alla sorveglianza delle
amministrazioni indicate nell'art. 20 del presente decreto, è considerato
equipollente, per la stessa durata, al corrispondente periodo di tirocinio
prescritto dall'art. 6. Tale periodo di servizio e la indicazione della
producibilità massima continua o in mancanza della superficie di riscaldamento
del generatore di vapore devono risultare dalle documentazioni rilasciate dalle
suddette amministrazioni.
Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione,
può riconoscere, come periodo di tirocinio equipollente, per la stessa durata,
al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'art. 6 del presente
decreto, il periodo compiuto all'estero alla conduzione di generatori di
vapore. Tale periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima
continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di
vapore devono risultare dalle documentazioni rilasciate da pubbliche autorità,
ovvero da enti od organismi esteri riconosciuti.
Art. 20
(Equipollenza dei certificati di
abilitazione)
Il possessore
di uno dei titoli o certificati di abilitazione al quale il titolo o
certificato posseduto è dichiarato equipollente a norma del presente articolo,
purché risulti che abbia condotto effettivamente e per almeno un anno un
generatore di vapore alle dipendenze dell'amministrazione che ha rilasciato il
titolo o il certificato.
Le equipollenze sono stabilite in
relazione alla classifica dei certificati di abilitazione indicati all'art. 1
del presente decreto.
Sono equipollenti al certificato di 2°
grado:
a) il titolo di capitano di macchina o di
aspirante capitano di macchina della Marina mercantile;
b) il certificato di nomina a capo
meccanico di 1ª, 2ª e 3ª classe della Marina militare;
c) il certificato di nomina a secondo capo
meccanico della Marina militare o il certificato di nomina a sergente meccanico
della Marina militare congiunto al certificato di frequenza, con buon esito,
del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) (1).
Sono equipollenti al certificato di 3°
grado:
d) il certificato di nomina a sergente
meccanico della Marina militare;
e) il certificato di nomina a meccanico
navale di 1ª classe della Marina mercantile (1).
----------
(1) Comma così sostituito dall'art. 4,
D.M. 7 febbraio 1979.
Art. 21
(Periodo utile per la richiesta di
riconoscimento delle equipollenze)
Il riconoscimento delle equipollenze di
cui al precedente articolo è ammesso entro e non oltre il periodo di cinque
anni dalla cessazione del servizio alla conduzione di generatori di vapore,
presso l'amministrazione che ha rilasciato il titolo o certificato.
----------
N.B.: Articolo così sostituito dall'art.
5, D.M. 7 febbraio 1979.
Art. 22
(Riconoscimento delle equipollenze)
La equipollenza è dichiarata
dall'ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato
ha la propria residenza.
A tal uopo il richiedente deve presentare
domanda unendovi la documentazione in base alla quale si richiede
l'equipollenza, nonché il certificato medico di cui alla lettera b) dell'art.
3.
L'ispettorato, accertata la regolarità
della documentazione e la validità per ottenere l'equipollenza, provvede:
a) a dichiarare nel libretto personale di
tirocinio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, le equipollenze di tirocinio
previste dall'art. 19;
b) a rilasciare, nei casi previsti
dall'art. 20, il certificato di abilitazione spettante, annotando sul medesimo
gli estremi del documento riconosciuto equipollente.
I documenti esibiti per il riconoscimento
delle equipollenze possono, dopo la deliberazione dell'ispettorato provinciale
del lavoro, essere restituiti all'interessato.
Art. 23
(Duplicati dei certificati di
abilitazione)
Possono essere
rilasciati duplicati dei certificati di abilitazione solo nei casi di
smarrimento o di dispersione dei certificati originali.
L'ispettorato provinciale del lavoro che
ha rilasciato il certificato originale provvederà, a domanda dell'interessato,
corredata di fotografia, al rilascio del duplicato.
Per il duplicato sono dovuti dal
richiedente i soli diritti di bollo.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24
(Validità dei precedenti certificati)
I certificati di abilitazione rilasciati o
dichiarati equipollenti prima della entrata in vigore del presente decreto
conservano la loro validità, a norma delle disposizioni in base alle quali
vennero rilasciati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Entro tale termine, detti certificati
debbono essere sostituiti a norma degli articoli seguenti con i certificati di
abilitazione previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
Decorso tale termine, i certificati non
sostituiti perdono ogni validità ed i loro titolari non possono continuare ad
esercitare la condotta di generatori di vapore.
Art. 25
(Rilascio certificati)
Il rilascio dei certificati di
abilitazione ai sensi del precedente articolo spetta all'ispettorato
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato esercita la
condotta di generatori di vapore o ha la propria residenza.
All'uopo l'interessato deve presentare
domanda in carta legale all'ispettorato suddetto allegandovi:
a) una fotografia di data recente, formato
tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b) il certificato od i certificati di
abilitazione già posseduti.
L'ispettorato rilascia ricevuta del
certificato o dei certificati di abilitazione esibiti. Detta ricevuta
sostituisce ad ogni effetto i certificati stessi per la durata massima di 30
giorni.
L'ispettorato provvede a rilasciare
all'interessato il nuovo certificato di abilitazione per il quale sia stata
riconosciuta la equipollenza senza alcuna spesa, all'infuori dei diritti di
bollo dovuti sul nuovo certificato di abilitazione.
Art. 26
(Equiparazione dei certificati)
Per la sostituzione prevista dall'art. 24
valgono le seguenti norme:
a) i certificati di 1° grado rilasciati ai
sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di
1° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;
b) i certificati di 2° grado generale e
particolare, rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937, sono
equiparati al certificato di 2° grado, previsto dall'art. 1 del presente
decreto (1);
c) i certificati di 2° grado B rilasciati
ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato
di 3° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;
d) i
certificati di 3° grado, generale e particolare, e quello di 4° grado, rilasciati
ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato
di 4° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto.
----------
(1) Lettera così sostituita dall'art. 6,
D.M. 7 febbraio 1979.
Art. 27
Le spese relative ai compensi dei
componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'art. 16 ed allo
svolgimento delle sessioni di esami afferenti gli esercizi 1971, 1972, 1973 e
comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
siano state ancora liquidate, sono assunte dall'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, la quale vi provvede con la gestione dei depositi
costituiti dai candidati a norma dell'art. 18 del decreto ministeriale 13
agosto 1937.
L'Associazione nazionale per il controllo
della combustione provvede alla liquidazione delle spese ed agli onorari
effettuando il conguaglio attivo o passivo tra l'onere determinato
dall'applicazione del presente articolo e l'entità dei depositi costituiti per
effetto dell'articolo 18 del decreto ministeriale 13 agosto 1937.
Art. 28
Gli esami di abilitazione in corso di
svolgimento o il cui bando sia stato affisso anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto restano disciplinati dalle precedenti
disposizioni, salvo per quanto previsto dal precedente art. 27.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Dalla entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 13 agosto
1937, 27 aprile 1940, 16 maggio 1956, 24 gennaio 1966, 10 marzo 1971 e 16
giugno 1972 in materia di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.
Allegato 1(*)
Prospetto delle sessioni di esami per il
conseguimento della abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore da
tenersi periodicamente
Aosta Maggio-giugno
Torino Maggio-giugno
Alessandria Gennaio-febbraio
Asti Ottobre-novembre
Biella Ottobre-novembre
Cuneo Settembre-ottobre
Novara Marzo-aprile
Vercelli Novembre-dicembre
Genova Novembre-dicembre
La Spezia Giugno-luglio
Savona Aprile-maggio
Milano Febbraio-marzo
Milano Giugno-luglio
Milano Ottobre-novembre
Bergamo
Maggio-giugno
Brescia Marzo-aprile
Brescia Settembre-ottobre
Como Settembre-ottobre
Cremona Settembre-ottobre
Mantova Maggio-giugno
Pavia Gennaio-febbraio
Varese Gennaio-febbraio
Bolzano Novembre-dicembre
Trento Aprile-maggio
Venezia Novembre-dicembre
Padova Maggio-giugno
Treviso Marzo-aprile
Verona Settembre-ottobre
Vicenza Gennaio-febbraio
Trieste Maggio-giugno
Pordenone Febbraio-marzo
Udine Novembre-dicembre
Bologna Maggio-giugno
Ferrara Settembre-ottobre
Forlì Gennaio-febbraio
Modena Novembre-dicembre
Parma Settembre-ottobre
Piacenza Marzo-aprile
Reggio Emilia Gennaio-febbraio
Firenze Novembre-dicembre
Arezzo Settembre-ottobre
Livorno Luglio-agosto
Lucca Maggio-giugno
Pisa Gennaio-febbraio
Perugia Marzo-aprile
Terni Settembre-ottobre
Ancona Maggio-giugno
Ascoli Piceno Febbraio-marzo
Pesaro Settembre-ottobre
Roma Maggio-giugno
Latina Febbraio-marzo
Rieti Ottobre-novembre
L'Aquila Maggio-giugno
Chieti Aprile-maggio
Pescara Ottobre-novembre
Teramo Febbraio-marzo
Campobasso Ottobre-novembre
Napoli Novembre-dicembre
Salerno
Maggio-giugno
Bari Settembre-ottobre
Brindisi Novembre-dicembre
Foggia Maggio-giugno
Lecce Marzo-aprile
Taranto Gennaio-febbraio
Reggio Calabria Gennaio-febbraio
Catanzaro Giugno-luglio
Cosenza Settembre-ottobre
Palermo Maggio-giugno
Caltanissetta Maggio-giugno
Catania Marzo-aprile
Messina Settembre-ottobre
Siracusa Novembre-dicembre
Trapani Novembre-dicembre
Cagliari Settembre-ottobre
Sassari Giugno-luglio
----------
(*) Così sostituito dall'allegato 1 al
D.M. 7 febbraio 1979.
Allegato 2
Programma di esame per l'abilitazione alla
condotta di generatori di vapore
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 4° grado, che abilita alla condotta di
generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 1 t/h di
vapore, dovrà conoscere i seguenti argomenti.
NOZIONI GENERALI
Elementi sul sistema metrico decimale:
Pesi e misure. Problemi sulle misure
lineari, di superficie o cubiche.
Elementi di fisica:
Forza. Lavoro e unità di lavoro. Potenza e
unità di potenza. Calore specifico. Caloria. Temperatura e termometri.
Pressione, barometri, manometri. Produzione di vapore: vapore saturo, vapore
surriscaldato, acqua calda sotto pressione con temperatura superiore a quella
di ebollizione a pressione atmosferica (acqua surriscaldata). Titolo del
vapore.
Combustibili:
Caratteristiche generali dei combustibili
solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi combustibili poveri e residui di
lavorazione. Poteri calorifici.
Combustione:
Il fenomeno della combustione dei
combustibili solidi, liquidi o gassosi. La funzione dell'aria. Calore della
fiamma e dei fumi. Condizioni di migliore combustione e sua regolazione.
Combustione di residui di lavorazione e di combustibili poveri.
Focolari:
Principali tipi di focolari in relazione
ai diversi combustibili. Griglie. Focolari e griglie speciali per combustibili
residui di lavorazione. Bruciatori per combustibili liquidi e gassosi.
Tiraggio e
camini:
Giri del fumo. Tiraggio naturale ed
artificiale. Regolazione del tiraggio. Tipi di camini. Inquinamento.
Generatori di vapore:
Descrizione dei tipi più comuni di
generatori di vapore aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Accessori dei generatori di vapore:
a) Apparecchi di sicurezza: valvole di
sicurezza a peso e a molla.
b) Apparecchi di osservazione: manometri,
indicatori di livello e rubinetti di prova.
c) Apparecchi di alimentazione: pompe
alternative elettriche e a vapore, pompe centrifughe, iniettori.
Altri accessori: valvole di
intercettazione, di ritegno, di scarico e rubinetti vari. Porte di pulizia e di
vista.
Acqua di alimentazione:
Nozioni generali sulle caratteristiche
delle acque di alimento e di caldaia; sulla formazione di incrostazioni e di
corrosioni. Loro effetti sulla sicurezza e l'economia dell'esercizio. Metodi
per prevenire la formazione delle incrostazioni. Controlli essenziali
sull'acqua.
Automatismi:
Scopi ed applicazioni degli automatismi.
NOZIONI PRATICHE
Controllo del materiale:
Sfaldature, fessure, rigonfiamenti,
corrosioni, soffiature, screpolature, nelle lamiere e nei tubi. Menomazione
dell'integrità dei giunti saldati e dell'unione dei tubi alle piastre tubiere e
collettori. Conseguenze delle alterazioni.
Norme regolamentari:
Doveri del conduttore. Targa del
costruttore. Libretto matricolare. Accessori prescritti dal Regolamento.
Condotta del generatore:
Operazioni del conduttore per
l'avviamento, l'esercizio e la fermata del generatore. Regolazione della combustione.
Azionamento degli apparecchi di alimentazione dell'acqua.
Apparecchi di controllo:
Lettura delle indicazioni degli apparecchi
di controllo. Interpretazione delle letture ed interventi.
Manutenzione:
Modalità di visita ai generatori di
vapore. Criteri per la preparazione del generatore alle visite e prove
regolamentari. Montaggio e smontaggio delle portelle di visita e di pulizia e
degli accessori prescritti dal Regolamento. Pulizia del focolare, del corpo cilindrico
e del fascio tubolare. Metodi per togliere le incrostazioni con sistemi
manuali, meccanici e chimici. Guarnizioni e loro messa in opera. Revisione
delle valvole di sicurezza di intercettazione e degli accessori di controllo e
di esercizio.
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 3° grado, che abilita alla condotta di
generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 3 t/h
di vapore,
dovrà conoscere, oltre il programma di esame relativo al certificato di 4° grado,
anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Combustibili:
Caratteristiche: caratteristiche
specifiche dei vari tipi di combustibili. Composizione dei combustibili.
Combustione:
Aria teorica e reale. Eccesso d'aria. Aria
supplementare. Particolarità sulla combustione dei vari tipi di combustibili.
Preriscaldamento dell'aria comburente. Composizione dei prodotti della
combustione. Metodi di analisi dei prodotti della combustione. Elementi atti a
rilevare l'andamento della combustione in camera di combustione e nei circuiti
dei fumi. Incombusti gassosi. Perdite di calore al camino. Valutazione ai fini
del controllo della combustione degli elementi ricavati dalle predette
determinazioni.
Focolari:
Griglie meccaniche. Camera di combustione
per i vari combustibili. Refrattari, loro punto di rammollimento e di fusione.
Schermature. Focolari a radiazione totale. Focolari in pressione.
Tiraggio:
Soffiato, aspirato, indotto o compensato.
Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei vari
tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore.
Accessori speciali:
Separatori di acqua, separatori di
condensa, valvole di riduzione della pressione.
Acqua di alimentazione:
Determinazione della durezza. Metodi di
depurazione. Principali tipi di depuratori a freddo e a caldo. Alcalinità.
Effetti dell'eccessiva alcalinità delle acque di alimentazione. Addolcimento
con resine scambiatrici di ioni.
Apparecchi ausiliari:
Economizzatori o preriscaldatori di aria.
Surriscaldatori. Desurriscaldatori.
Automatismi:
Descrizione dei principali tipi di
automatismi.
NOZIONI PRATICHE
Condotta dei generatori:
Regolazione della temperatura dell'aria di
combustione.
Apparecchi di controllo:
Interpretazione delle letture ed
interventi. Installazione di deprimometri. Pratico uso degli analizzatori di
gas.
Manutenzione:
Revisione degli apparecchi di
alimentazione, di regolazione e di controllo. Pulizia degli analizzatori ed
assorbimento e sostituzione dei reagenti.
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 2° grado, che abilita alla condotta di generatori
di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 20 t/h
di vapore,
dovrà conoscere, oltre al programma di esame relativo al certificato di 3°
grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Combustibili:
Metodi per la determinazione dei poteri
calorifici. Trattamenti preventivi dei vari tipi di combustibili.
Combustione:
Caratteristiche della combustione nei
focolai a pressione.
Focolari:
Focolari per carbone polverizzato.
Focolari per combustione mista. Focolari per combustione a pressione.
Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei
principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 20 t/h di
vapore.
Acqua di alimentazione:
Demineralizzazione totale. Distillazione.
Degasazione termica e chimica. Concetto e uso della grandezza PH. Controllo e
regolazione della depurazione. Determinazione dell'alcalinità, della salinità
dell'acqua. Dettagliata conoscenza dei metodi e dei sistemi di trattamento
delle acque di alimentazione.
Automatismi:
Regolazione automatica della portata
dell'acqua di alimentazione, del combustibile o dell'aria per la combustione.
Regolazione automatica della temperatura dei fluidi.
Alterazione del materiale:
Degradazione delle caratteristiche di
resistenza dei materiali sottoposti ad elevate temperature.
Prove termiche:
Predisposizione delle apparecchiature di
misura e di controllo per la effettuazione di prove termiche.
Impostazione del calcolo di rendimento e
bilancio termico di un generatore di vapore.
NOZIONI PRATICHE
Automatismi:
Comando manuale delle apparecchiature di
regolazione e controllo a seguito di esclusione degli automatismi durante
l'esercizio ed in caso di emergenza. Interventi nei vari settori di esercizio
di una centrale termica in caso di segnalazioni di condizioni anomale.
Depurazione dell'acqua:
Preparazione e dosaggio dei reagenti in un
impianto di depurazione. Rigenerazione delle resine scambiatrici di ioni.
Rigenerazione degli scambiatori cationici ed anionici. Determinazione della
salinità delle acque di alimentazione con metodi fisici e chimici.
Apparecchi di controllo:
Impiego dei manometri differenziali per la
misura di portata dei fluidi. Interpretazione delle letture delle
apparecchiature di misura installate nella centrale termica.
Il candidato
agli esami per il conseguimento del certificato di 1° grado, che abilita alla
condotta di generatori di vapore di tutti i tipi aventi producibilità oltre 20
t/h di vapore dovrà conoscere, oltre al programma di esame relativo al
certificato di 2° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito
riportate.
NOZIONI TEORICHE
Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei
principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità oltre 20 t/h di
vapore.
Apparecchi ausiliari:
Condensatori di vapore.
Automatismi:
Regolazioni automatiche negli impianti di
centrali termo-elettriche.
Nozioni sulla organizzazione per
l'esercizio e per il controllo di una centrale termica con apparecchiature
automatiche.
Prove termiche:
Ciclo termico in una centrale
termoelettrica.
Impostazione del calcolo di rendimento per
il completo ciclo di produzione e utilizzazione del vapore.
NOZIONI PRATICHE
Automatismi:
Interventi nei vari settori di esercizio
di una centrale termoelettrica in caso di segnalazione di condizioni anomale.
Allegato 3 (*)
Regolamento per l'esecuzione della legge 9
luglio 1926, n. 1331, che costituisce
l'Associazione nazionale per il controllo
della combustione
(Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)
CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE
Art. 27
Nessun generatore di vapore, fatta
eccezione di quelli indicati dagli articoli 4 e 5, può essere posto e mantenuto
in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti
requisiti:
1) età non minore di 18 anni compiuti;
2) moralità e buona condotta;
3) idoneità fisica;
4) possesso del certificato di
abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.
Art. 28
Quando più generatori posti nel medesimo
opificio funzionino in locali separati o distinti, siano ure contigui, per ogni
locale deve esservi un conduttore patentato, a meno che sia prescritto un
numero maggiore, con ordinanza motivata dalla Associazione nazionale per il
controllo della combustione
Art. 29
Il certificato di abilitazione è
rilasciato dagli uffici dell'ispettorato del lavoro, in base ai risultati di
esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione, nominata dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e composta:
1) da un
ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore
all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'ispettorato del lavoro nella cui
circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per
territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da
lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di
generazione di vapore.
Il certificato di abilitazione deve essere
conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
Art. 30
Con decreto ministeriale sono stabilite le
sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le
modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove,
per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi.
Sono altresì stabilite le norme per
l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti
Art. 31
Gli agenti tecnici dell'Associazione
debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di
vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni
le proprie mansioni.
Anche gli ispettori del lavoro hanno
facoltà di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma.
Qualora il conduttore non adempia
abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o
negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato
infortunio ovvero abbia comunque posto in pericolo la incolumità di altri
lavoratori, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata
e previa contestazione degli addebiti, può, senza pregiudizio delle altre
sanzioni previste dalla legge o dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei
mesi dall'esercizio delle sue mansioni, od anche revocare il certificato di
abilitazione.
Contro l'ordinanza del capo circolo è
ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che decide definitivamente (1).
----------
(1) Comma così modificato con decreto
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 377.
Art. 32
Salvo casi di forza maggiore, il
conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque
giorni, fermi restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto
di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione.
In caso di contravvenzione da parte del
conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro
può, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti ed
indipendentemente dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili, sospendere
il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione
alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di
pericolo di
infortunio, può anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi
o revocare l'abilitazione.
Contro i suddetti provvedimenti è dato
ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che decide definitivamente (1).
----------
(1) Comma così modificato con decreto
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 377.
Art. 33
In ogni locale ove siano generatori di
vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto delle principali
disposizioni relative agli obblighi dei conduttori, compilato dalla
Associazione nazionale per il controllo della combustione.
----------
(*) Così sostituito dall'allegato 2 al D.M. 7 febbra
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